SPECIALE CIRCOLARE AGENZIA DELLE ENTRATE N. 12E DEL 14 OTTOBRE 2021
Le clausole e opzioni introdotte con l'Aggiornamento n. 46 al fine di adeguare il contenuto di Argilla IUS alle disposizioni di cui all'art. 64, commi 6, 7 e 8, d.l. n. 73 del 2021, convertito con l. n. 106 del 2021 (c.d. "Decreto Sostegni bis"), sono state modificate onde tenere conto di quanto affermato dalla Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 12E del 14 ottobre 2021; in particolare, secondo detta circolare:
- il contribuente, al momento della stipula dell'atto, deve dichiarare di essere in possesso dell'attestazione ISEE in corso di validità o di aver già provveduto a richiederla, mediante presentazione di apposita DSU in data anteriore o almeno contestuale alla stipula dell'atto stesso;
- è opportuno che nell'atto venga indicato il numero di protocollo dell'attestazione ISEE in corso di validità o, laddove questa non sia stata ancora rilasciata, il numero di protocollo della DSU presentata dal contribuente;
- il requisito ISEE, sebbene testualmente previsto soltanto nel comma 6 del citato art. 64, è riferibile anche agli atti assoggettati a IVA, in virtù dell'espresso rinvio al comma 6 operato dal comma 7 del medesimo articolo e in coerenza con la ratio agevolativa della norma stessa;
- la disciplina agevolativa in esame non è applicabile ai contratti preliminari di compravendita, rimanendo, tuttavia, ferma la possibilità di presentare formale istanza di rimborso per il recupero dell'imposta proporzionale versata per acconti e caparra ai sensi ai sensi dell'art. 77 d.P.R. n. 131 del 1986 (nello stesso senso, v., già, la Risposta dell'Agenzia delle Entrate a interpello n. 650 del 1° ottobre 2021);
- l'esenzione dalle imposte di registro, ipotecaria e catastale è riferibile anche agli atti assoggettati a IVA;
- in caso di co-acquisto di un bene immobile ad uso abitativo, la misura del vantaggio fiscale andrà calcolata pro-quota, in favore dei soli soggetti acquirenti aventi i requisiti richiesti;
- resta ferma, in tal caso, in capo al co-acquirente che non sia in possesso dei necessari requisiti, l'applicazione del minimo d'imposta dovuto per legge, pari a 1000 euro di imposta di registro, oltre alle imposte ipotecaria e catastale, pari a 50 euro ciascuna;
- in virtù del consolidato principio in materia di acquisto di abitazioni non di lusso (che ammette al trattamento fiscale di favore non solo l'oggetto principale dell'atto, ma anche quello accessorio connesso al primo da un vincolo pertinenziale) e in analogia con l'applicazione dell'agevolazione "prima casa" (che per espressa previsione normativa viene estesa anche alle pertinenze dell'immobile principale agevolato) l'acquisto, anche con atto separato, delle pertinenze è riconducibile, con i limiti fissati dalla nota II-bis all'art. 1, Tariffa, parte I, d.P.R. n, 131 del 1986, nell'ambito applicativo del regime agevolativo c.d. "prima casa under 36", in presenza degli ulteriori requisiti di cui all'art. 64 del "Decreto Sostegni bis";
- nell'ipotesi di alienazione di un'abitazione acquisita precedentemente con le agevolazioni "prima casa" e successivo acquisto entro l'anno di un'altra abitazione usufruendo dell'esenzione di cui al comma 6 dell'art. 64 del Decreto Sostegni bis, si non spetta alcun credito d'imposta ai sensi dell'art. 7 l. n. 448 del 1998 (in quanto detto credito è parametrato alla minore delle imposte relative ai due atti di compravendita, che in questo caso è pari a zero);
- il suddetto credito di imposta per il riacquisto "prima casa" non compete all'acquirente nemmeno in relazione agli acquisti con atto soggetto ad IVA ai sensi dell'art. 64, comma 7, d.l. n. 73 del 2021, sebbene in tal caso il nuovo acquisto sia formalmente soggetto a detta imposta, in quanto, in tal caso, la richiamata disposizione agevolativa già prevede un ristoro pari all'IVA corrisposta in relazione all'acquisto, sotto forma di credito d'imposta, in forza del quale l'imposta dovuta diventa, di fatto, pari a zero;
- in ogni caso, l'atto di riacquisto, stipulato usufruendo dei benefici fiscali di cui all'art. 64, commi 6 e 7, del d.l. citato, non determina l'azzeramento del credito d'imposta previsto dalla l. n. 448 del 1998, nel senso che esso maturerà in caso di ulteriore successiva alienazione e riacquisto di "prima casa" con atto privo dei requisiti "under 36";
- anche nel caso in cui venga invocato il regime di cui all'art. 64, comma 6, del "Decreto Sostegni bis" opera la disciplina prevista dall'art. 10, comma 3, d.lgs. n. 23 del 2011, con conseguente esenzione dall'imposta di bollo, dai tributi speciali catastali e dalle tasse ipotecarie;
- invece, per gli atti di acquisto della "prima casa under 36" soggetti a IVA, resta ferma l'applicabilità dell'imposta di bollo, dei tributi speciali catastali e delle tasse ipotecarie;
- ai sensi dell’art. 1, comma 4 bis, d.lgs. n. 346 del 1990, l'imposta sulle successioni e donazioni non si applica alle liberalità indirette collegate ad atti concernenti il trasferimento di diritti immobiliari anche quando tale trasferimento sia esentato dal pagamento dell'imposta di registro in quanto accede ai benefici fiscali di cui all'art. 64, comma 6, d.l. n. 73 del 2021;
- ai soli fini della determinazione della base imponibile, in caso di accertata insussistenza dei requisiti di cui all'art. 64 del Decreto Sostegni bis o di decadenza dall'agevolazione, è opportuno che la parte, cautelativamente, manifesti espressamente, nell'atto di acquisto, l'opzione per l'applicazione della disciplina del c.d. "prezzo-valore", recata dall’articolo 1, comma 497, l. n. 266 del 2005.
(15 clausola aggiunte; 13 clausole soppresse; 30 opzioni aggiunte; 32 opzioni modificate; 2 opzioni soppresse; 20 commenti aggiunti; 29 commenti modificati; 1 nota aggiunta; 68 note modificate)