PRINCIPALI NOVITA'
IN EVIDENZA
I testi di Argilla IUS sono stati (ri)modificati per tenere conto della sospensione dei termini previsti:
- dalla nota II bis all'art. 1, Tariffa, Parte I, allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, fino al 31 marzo 2022 (in materia di agevolazioni per l'acquisto della prima casa);
- dall'art. 7 l. n. 448 del 1998 (in materia di credito di imposta per il riacquisto della prima casa);
disposta dall'art. 3, comma 5 septies, d.l. n. 228 del 2021, introdotto dalla l. di conversione n. 15 del 2022, con cui è stato modificato l'art. 24 d.l. n. 23 del 2020 (c.d. "Decreto Liquidità"), convertito dalla l. n. 40 del 2020, già modificato dall'art. 3, comma 11 quinquies, d.l. n. 183 del 2020, convertito dalla l. n. 21 del 2021.
Inoltre, sono stati aggiunti in Argilla IUS i seguenti:
MODELLI di CESSIONE DI CONTRATTO
* Cessione di contratto preliminare
Ex latere emptoris
Ex latere venditoris
* Cessione di contratto a effetti reali
Ex latere emptoris
Ex latere venditoris
* Cessione di contratto a effetti obbligatori
* Cessione di contratto di affitto di azienda
(6 modelli, 58 clausole e 126 opzioni aggiunte)
Infine, i contenuti di Argilla IUS sono stati aggiornati al fine di tenere conto di quanto segue:
NORMATIVA
- n. 15 del 2022, di conversione del d.l. n. 228 del 2021 (c.d. "Decreto Milleproroghe 2021")
L'art. 3, comma 1 ter, d.l. n. 228 del 2021, introdotto dalla citata l. di conversione, estende la disciplina di "sterilizzazione" di cui all'art. 6, comma 1, d.l. n. 23 del 2020 (c.d. "Decreto liquidità"), convertito con l. n. 40 del 2020, come modificato dall'art. 1, comma 266, l. n. 178 del 2020 (c.d. "Legge di Bilancio 2021"), alle "perdite emerse nell'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2021".
L'art. 3, comma 6 septies, d.l. n. 228 del 2021, introdotto dalla citata l. di conversione, modifica l'art. 49, comma 3 bis, d.lgs. n. 231 del 2007, riportando a euro 2.000 il limite all'uso del contante fino al 31 dicembre 2022.
Art. 29 d.l. n. 17 del 2022 (c.d. "Decreto Energia")
Ai sensi del comma 1, che modifica l'art. 2, comma 2, d.l. n. 282 del 2002, convertito dalla l. n. 27 del 2003, è prorogato al 15 giugno 2022 il termine per la redazione e il giuramento della perizia per la rideterminazione del valore di acquisto dei terreni agricoli o edificabili e delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati, posseduti alla data del 1° gennaio 2022.
Ai sensi del comma 3, l'imposta sostitutiva è aumentata al 14% di tale valore.
GIURISPRUDENZA
DIRITTO CIVILE
Clausola risolutiva espressa e modus a donazione
Cass. Civ., II, 17 dicembre 2020 n. 28993
E' da escludere che la donazione, in caso di inadempimento dell'onere, possa essere risolta di diritto, senza valutazione della gravità dell'inadempimento, in forza di una clausola risolutiva espressa, istituto che, essendo proprio dei contratti sinallagmatici, non può estendersi al negozio a titolo gratuito, cui pure acceda un modus.
(7 commenti modificati)
Assegno bancario (quale mezzo di pagamento)
Cass. Civ., VI-2, 9 aprile 2021 n. 9490
In tema di obbligazioni pecuniarie, il pagamento effettuato mediante assegno bancario - il quale non costituisce mezzo di pagamento di sicura copertura - può essere rifiutato dal creditore, in presenza di una ragionevole giustificazione, la cui ricorrenza implica un apprezzamento che si sostanzia in un giudizio di fatto rimesso alla valutazione del giudice di merito.
(115 note modificate)
Donazione indiretta e rapporti patrimoniali tra coniugi
Cass. Civ., II, 16 luglio 2021 n. 20336 (ord.)
Il bene acquistato da uno solo dei coniugi, in regime di comunione legale, con denaro proveniente da un terzo, è oggetto di donazione indiretta e rientra tra i beni personali di cui all'art. 179, comma 1, lett. b), cod. civ., senza che sia necessaria l'espressa dichiarazione da parte del coniuge acquirente [richiesta dalla lett. f) della medesima disposizione] né la partecipazione del coniuge non acquirente e la sua adesione alla dichiarazione dell'altro coniuge (successivo comma 2), essendo, viceversa, sufficiente che venga provato il collegamento tra l'elargizione del denaro e l'acquisto.
(3 commenti modificati)
Diritti di abitazione di uso ex art. 540 cod. civ.
Cass. Civ., II, 20 ottobre 2021 n. 29162
I diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la arredano, previsti in favore del coniuge superstite, presuppongono per la loro concreta realizzazione l'appartenenza della casa e del relativo arredamento al de cuius o in comunione a costui e all'altro coniuge, non potendo estendersi a carico di quote di soggetti estranei all'eredità nel caso di comunione degli stessi beni tra il coniuge defunto e tali altri soggetti.
(3 commenti modificati)
Clausola risolutiva espressa e risoluzione del contratto per inadempimento di altre obbligazioni
Cass. Civ, II, 3 novembre 2021 n. 23879
La stipulazione di una clausola risolutiva espressa non implica che il contratto possa essere risolto solo nei casi espressamente previsti dalle parti, rimanendo fermo il principio per cui ogni inadempimento di non scarsa rilevanza può giustificare la risoluzione del contratto, con l'unica differenza che, per i casi già previsti dalle parti nella clausola risolutiva espressa, la gravità dell'inadempimento non deve essere valutata dal giudice.
(3 commenti modificati e 2 commenti aggiunti)
Rinuncia abdicativa alla proprietà
T.A.R. Lombardia, 18 dicembre 2020 n. 2553
La rinuncia abdicativa del diritto di proprietà, astrattamente ammissibile, ove finalizzata al solo scopo di eludere gli obblighi di messa in sicurezza degli immobili, è nulla per illiceità della causa, perché si pongono in contrasto con le esigenze solidaristiche connesse alla funzione sociale della proprietà di cui all'art. 42 Cost. e con l'obbligo di rispetto della sicurezza dei consociati, costituenti altrettanti limiti alle prerogative dominicali ex art. 832 cod. civ..
(1 commento modificato)
Trib. Perugia 26 maggio 2021 n. 704
L'atto di rinuncia abdicativa del diritto di proprietà, ammissibile in via generale, deve considerarsi nullo per illiceità della causa ex art. 1344 cod. civ., ove posto in essere al solo scopo di eludere le norme imperative che impongono la messa in sicurezza di immobili in rovina.
(1 commento modificato)
Clausola di esonero dal costruttore dal pagamento delle spese condominiali
Trib. Brescia 4 agosto 2021 n. 2085
La clausola del regolamento di condominio che esonera il venditore/costruttore dal pagamento delle spese condominiali inerenti agli appartamenti invenduti è nulla, ai sensi degli artt. 1418, comma 2, e 1325, n. 2), cod. civ., nonché vessatoria, ai sensi dell'art. 33, comma 1, d.lgs. n. 206 del 2005 (Codice del consumo). Tuttavia, la nullità o vessatorietà dell'esenzione in parola potrebbe essere esclusa qualora essa "fosse legata ad elementi di carattere oggettivo, ad esempio, laddove venisse indicato che l'esonero si giustifica in considerazione di talune peculiari spese correlate alla vendita o in virtù del corrispettivo applicato, magari indicando un termine oltre il quale le spese dovrebbero comunque essere sostenute anche dal costruttore".
(1 commento e 1 opzione modificati)
Trascrizione dell'accettazione tacita di eredità
Trib. Roma, 20 ottobre 2021 n. 5750
Ai fini della trascrizione di un acquisto a causa di morte, deve essere presentato il certificato di morte, e non l'estratto, dovendosi ritenere che l'art. 2660 cod. civ., nel richiedere il detto documento, non ammette l'utilizzo di eventuali equipollenti, neanche se di contenuto parzialmente sovrapponibile.
(2 commenti aggiunti)
DIRITTO COMMERCIALE
Responsabilità per i debiti aziendali
Cass. Civ., II, 7 ottobre 2020 n. 21561
L'inesistenza dei libri contabili, dovuta a qualsiasi ragione, compresa la loro non obbligatorietà per lo specifico tipo di impresa, esclude l'elemento costitutivo della responsabilità del cessionario per i debiti relativi all'azienda ceduta.
(4 commenti aggiunti)
Corte di Appello Napoli, 8 giugno 2020
Alla fideiussione è applicabile la disciplina dell'art. 2258 cod. civ., soltanto ove essa assuma la veste di un contratto a prestazione corrispettive, essendo pattuita una controprestazione in favore del fideiussore. In caso contrario, atteso che la fideiussione si presenta come un contratto unilaterale e, dunque, sostanzialmente di un debito, a essa deve applicarsi l'art. 2560 cod. civ., con la conseguenza che il cessionario ne risponde soltanto ove risulti dai libri contabili.
(4 commenti modificati)
Trasferimento dei crediti aziendali
Cass. Civ., V, 19 ottobre 2021 n. 28787
La cessione d'azienda (al pari del suo conferimento) comporta per legge - salvo patto contrario - la cessione dei crediti relativi al suo esercizio, compresi i crediti d'imposta vantati dal cedente nei confronti dell'erario, sicché, ai fini dell'efficacia nei confronti di quest'ultimo, non occorre procedere alla notifica ai sensi dell'art. 69 r.d. n. 2440 del 1923, discendendo i relativi effetti dall'adempimento delle formalità pubblicitarie presso il registro delle imprese, secondo quanto disposto in via generale dall'art. 2559 cod. civ..
(3 commenti modificati)
DIRITTO TRIBUTARIO
Patto di famiglia ed esenzione ex art. 3, comma 4 ter, d.lgs. 346 del 1990
Cass. Civ., V, 24 dicembre 2020 n. 29506
L'esenzione prevista dall'art. 3, comma 4 ter, d.lgs. 346 del 1990, si applica solo con riguardo al trasferimento dell'azienda e delle partecipazioni sociali in favore del legittimario assegnatario, non anche alle liquidazioni effettuate da quest'ultimo a favore dei legittimari non assegnatari.
(2 commenti modificati)
Tassazione del riconoscimento di debito
Cass. Civ., VI, 23 marzo 2021 n. 8152 (ord.)
Cass. Civ., VI, 8 giugno 2021 n. 15910 (ord.)
Al riconoscimento di debito è applicabile l'imposta di registro in misura fissa.
(1 commento e 1 nota modificati)
Cass. Civ., V, 11 novembre 2021 n. 33313 (ord.)
Vista l'esistenza di una diversità di indirizzi giurisprudenziali riguardo l'applicazione dell'imposta di registro al riconoscimento di debito, si ritiene opportuno rimettere gli atti al Primo Presidente per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite.
(1 commento modificato)
Cessione del lastrico solare e I.V.A.
Cass. Civ., V, 1 giugno 2021 n. 15192 (ord.)
A differenza del lastrico solare privo di autonomia catastale (il quale appartiene alla stessa categoria dell'immobile sul quale insiste), il lastrico solare autonomamente accatastato in categoria F/5 non rientra tra gli immobili strumentali per natura (in quanto per le sue caratteristiche strutturali e funzionali non può ritenersi utilizzabile necessariamente per un'attività di impresa), per cui il relativo trasferimento da parte di un soggetto I.V.A. è esente da quest'ultima imposta ed è soggetto all'imposta di registro in misura proporzionale.
(3 opzioni e 4 commenti aggiunti)
Redazione della perizia giurata per l'affrancamento delle plusvalenze e tempo del conferimento del relativo mandato al professionista
Cass. Civ., V, 7 giugno 2021 n. 15758 (ord.)
In tema di imposte sui redditi e con riferimento alla determinazione delle plusvalenze di cui all'art. 81, comma 1, lett. a) e b), T.U.I.R., (attuale art. 67) per i terreni edificabili e con destinazione agricola, a norma della l. n. 448 del 2001, art. 7 può essere assunto come valore iniziale, in luogo del costo o del valore di acquisto, quello determinato sulla base di una perizia giurata anche se asseverata in data successiva alla stipulazione. A una data successiva alla cessione può risalire non soltanto l'asseverazione (della perizia), ma anche il mandato conferito dal contribuente al professionista per la sua redazione.
(5 commenti modificati)
Agevolazioni per l'acquisto della c.d. "prima casa"
Cass. Civ., V, 21 giugno 2021 n. 17631
In tema di agevolazioni fiscali per l'acquisto prima casa, non decade dal beneficio il contribuente che, dopo avere acquistato l'immobile, concordi lo scioglimento per mutuo dissenso di una donazione, effettuata prima dell'acquisto, avente ad oggetto altro immobile posto nello stesso Comune, poiché, al momento in cui compie l'acquisto, non è più proprietario del bene donato e, quindi, non rende alcuna dichiarazione mendace sulla sussistenza della condizione prevista dall'art. 1, nota II bis, comma 1, lett. b), della Tariffa, I, allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, senza che assuma rilevanza la retroattività degli effetti della risoluzione consensuale, concordata in tale sede, in quanto valevole soltanto nei rapporti interni tra le parti, ferma comunque ogni valutazione dell'Amministrazione in termini di abuso del diritto, secondo la disciplina dettata dall'art. 10 bis l. n. 212 del 2000, in tema di abuso del diritto.
(1 nota modificata)
Cass. Civ., V, 5 luglio n. 18939
La decadenza dalle agevolazioni per l'acquisto della c.d. prima casa a seguito dell'alienazione infraquinquennale dell'immobile è esclusa solo in caso di successivo acquisto, entro un anno dall'alienazione, di un altro immobile adibito ad abitazione principale, senza che assuma alcun rilievo la circostanza che, nel Comune in cui quest'immobile è ubicato, l'acquirente eserciti la propria attività lavorativa, perché tale evenienza è considerata dalla nota II bis all'art. 1, Tariffa, Parte I, allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, solo per la concessione del beneficio, e non anche per impedirne la decadenza, in base a disposizioni che, riguardando agevolazioni, devono essere di stretta interpretazione.
(106 note modificate)
Cass. Civ., VI, 14 ottobre 2021, n. 28055
Ai fini del riconoscimento delle agevolazioni tributarie per l'acquisto della prima casa, ai sensi della nota II bis all'art. 1, Tariffa, Parte I, allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, la situazione del cittadino residente all'estero ma iscritto all'Aire non può essere equiparata a quella del cittadino italiano emigrato all'estero, espressamente prevista dalla norma, sia in quanto le norme fiscali che stabiliscono agevolazioni o esenzioni sono di stretta interpretazione, ai sensi dell'art. 14 delle preleggi, sia alla luce della ratio della norma che è quella di incentivare il mantenimento di un collegamento tra la comunità nazionale ed il cittadino che ne abbia fatto parte e sia stato costretto a espatriare (in applicazione di tale principio, la Suprema Corte ha cassato la sentenza impugnata che aveva riconosciuto il beneficio a una cittadina iscritta all'Aire, residente negli Stati Uniti, che aveva acquistato la cittadinanza italiana per avere contratto matrimonio con un italiano e che non era mai stata residente in Italia).
(4 commenti modificati, 6 commenti aggiunti, 26 note aggiunte)
Comm. Trib. Reg. Lazio 15 maggio 2021 n. 2571
La decadenza dalle agevolazioni per l'acquisto della c.d. prima casa non si verifica ogniqualvolta colui che ha acquistato un immobile godendo di dette agevolazioni costituisca un diritto reale minore (nella specie, un diritto di usufrutto) su tale bene, mantenendo comunque il diritto di proprietà, sebbene compresso, sullo stesso.
(82 note modificate)
Tassazione del preliminare di cessione di partecipazioni sociali
Cass. Civ., V, 23 giugno 2021 n. 17904 (ord.)
Nel caso di preliminare di cessione di quote di s.r.l., l'imposta di registro sulla somma versata a titolo di acconto va applicata in misura fissa ai sensi dell'art. 11, Tariffa, parte I, allegata al d.P.R. n. 131 del 1986: quest'ultima, invero, è norma speciale concernente gli atti di negoziazione di quote di partecipazioni societarie che, attesa l'unitarietà della sequenza preliminare definitivo, prevale sulla regola generale stabilita dall'art. 10 della Tariffa citata.
(3 commenti aggiunti)
Tassazione della divisione ereditaria
Cass. Civ., V, 3 agosto 2021 n. 22123 (ord.)
In tema di imposta di registro dovuta sugli atti di divisione ereditaria, l'art. 34 del d.P.R. n. 131 del 1986, prevedendo che la massa comune è costituita dal valore dell'asse ereditario netto determinato a norma dell'imposta di successione, va interpretato in accordo con la disciplina civilistica, nel senso di comprendere i beni del compendio successorio tenendo conto anche del valore delle donazioni collazionate e con imputazione dei debiti secondo quanto prescritto dall'art. 724 cod. civ.; pertanto, la base imponibile per calcolare l'imposta di registro sulla divisione deve essere determinata sulla somma del valore del bene caduto in successione e del valore del bene collazionato per imputazione. Ne consegue che l'assegnazione dell'unico bene rimasto nell'asse ereditario a un condividente, se il relativo valore coincide con la sua quota di diritto sull'intera massa, non comporta l'emersione di conguagli né tantomeno l'imposizione di alcunché secondo le regole della vendita.
(1 commento modificato)
Tassazione della trascrizione dell'accettazione tacita di eredità
Cass. Civ., V, 26 novembre 2021 n. 36770
L'ambito di operatività dello speciale regime tributario di cui all'art. 10, comma 3, d.lgs. n. 23 del 2011 è circoscritto all'esecuzione degli adempimenti presso il catasto e i registri immobiliari direttamente consequenziali - cioè che fanno immediato e diretto riferimento - agli effetti giuridici "tipici" del negozio sottoposto a tassazione ai sensi del comma 1 della medesima disposizione, tra cui non rientra l'accettazione tacita di eredità, che costituisce una evenienza del tutto occasionale e può configurarsi non solo in presenza di atti di disposizione, ma anche di comportamenti concludenti, desumibili da eventi fattuali magari risalenti nel tempo, per cui il successivo atto di disposizione rivestito di forma qualificata, come appunto quello notarile, viene unicamente a concretizzare il requisito formale necessario per rendere pubblico, nei registri immobiliari, l'intervenuto acquisto della qualità di erede, peraltro da riferire non al singolo bene, ma a tutti i diritti reali immobiliari ricompresi nell'asse ereditario.
(4 commenti modificati)
Plusvalenza e cessione dell'abitazione principale
Cass. Civ., VI-5, 26 ottobre 2021 n. 30180 (ord.)
In tema di tassazione della plusvalenza realizzata con cessione dell'abitazione principale, si applica l'esclusione prevista dall'art. 67, comma 1, lett. b), d.P.R. n. 917 del 1986, qualora il bene sia stato effettivamente utilizzato come abitazione principale del cedente per la maggior parte del periodo intercorso prima della vendita, non essendo decisiva la circostanza che in quell'intervallo di tempo la residenza anagrafica del contribuente risulti fissata in un altro luogo.
(4 commenti modificati)
Tassazione della cessione di diritti edificatori in favore di Comune
Cass. Civ., V, 27 gennaio 2022 n. 2380 (ord.)
La cessione a titolo gratuito da un privato a un Comune di aree gravate da vincolo preordinato all'espropriazione per pubblica utilità con la compensazione di diritti edificatori (ancora "in decollo") su aree da individuare o già individuate (a seguito di "atterraggio") in altro sito, integra una convenzione urbanistica soggetta a imposta di registro in misura fissa ex art. 20 l. n. 10 del 1977, atteso che non si delinea alcun vincolo di sinallagmaticità e corrispettività tra le contrapposte prestazioni delle parti, che, invece, si integrano e si compongono nella realizzazione di una più complessa funzione di pianificazione urbanistica e di trasformazione edilizia del territorio comunale.
(1 commento modificato)
Trasferimento dell'intero capitale sociale in nuda proprietà e applicabilità dell'esenzione ex art. 3, comma 4 ter, d.lgs. n. 346 del 1990
Comm. Trib. Reg. Lazio Roma, IX, 16 marzo 2021 n. 1534
Il trasferimento a titolo gratuito della nuda proprietà della totalità delle partecipazioni sociali, integrando il requisito di controllo della società ai sensi dell'art. 2359 cod. civ., dà diritto all'esenzione di cui all'art. 3, comma 4 ter, d.lgs. n. 346 del 1990, in quanto "[a]ll'usufruttuario compete la possibilità di partecipare alle sole delibere che abbiano ad oggetto la distribuzione degli utili, che sono i frutti, appunto, del tipo di partecipazione sociale limitata che gli è riconosciuta".
(2 commenti modificati)
Tassazione della dichiarazione di nomina relativa a contratto preliminare che prevede il pagamento di acconti o caparre confirmatorie
Comm. trib. Reg. Veneto Venezia, IV, 2 febbraio 2022 n. 146
Ai sensi dell'art. 32 d.P.R. n. 131 del 1986, la dichiarazione di nomina sconta l'imposta fissa, anche se relativa a un contratto preliminare che preveda acconti o caparre confirmatorie, in quanto l'imposizione proporzionale relativa a questi ultimi non attiene al contratto preliminare in quanto tale, bensì a elementi negoziali che risultano autonomi ai fini della tassazione e che assumono rilevanza ai sensi dell'art. 10, Tariffa, Parte I, allegata al medesimo d.P.R., in funzione della propria portata "anticipatoria" rispetto al contratto definitivo.
(2 commenti aggiunti)
PRASSI AMMINISTRATIVA
Divisione ereditaria
Risposta dell'Agenzia delle Entrate a interpello n. 349 del 17 maggio 2021
Nel caso in cui, con atto rogato all'estero, si sia proceduto a uno stralcio divisionale che abbia tacitato uno dei comunisti con l'assegnazione di beni di valore corrispondente alla sua quota di diritto e, con atto successivo da rogare in Italia, si intenda assegnare agli altri comunisti beni di valore sempre corrispondente alle rispettive quote di diritto, quest'ultimo atto è soggetto all'aliquota dell'imposta proporzionale di registro dell'1% calcolata sul valore dei beni con esso assegnati e non sul valore dell'originario asse ereditario.
(13 commenti modificati)
Risposta dell'Agenzia delle Entrate a interpello n. 60 del 31 gennaio 2022
Nel caso in cui due soggetti (padre e figlio) acquistino nel tempo più immobili, con titoli autonomi e in quote disomogenee, e, successivamente, uno dei due (il padre) deceda trasmettendo le sue quote all'altro comunista e a un terzo (altro figlio), trova applicazione la norma di cui all'art. 34, comma 4, d.P.R. n. 131 del 1986, "in quanto la successione mortis causa (ultima provenienza) accomuna l'intero compendio in un'unica massa, senza la formazione di 'masse plurime'".
(2 commenti modificati)
Prezzo valore e pertinenze
Risposta dell'Agenzia delle Entrate a interpello n. 420 del 18 giugno 2021
Il meccanismo del prezzo-valore si può applicare alla cessione dei terreni agricoli, laddove – in base alle vigenti disposizioni civilistiche – detti terreni costituiscano effettivamente una 'pertinenza' del fabbricato abitativo.
(44 note modificate)
Risposta dell'Agenzia delle Entrate a interpello n. 33 del 19 gennaio 2022
Non può essere chiesta l'applicazione né delle agevolazioni per l'acquisto della c.d. "prima casa" né del meccanismo del c.d. "prezzo/valore" con riferimento al box auto sito alla distanza di circa 1,3 km dall'abitazione principale.
(61 note modificate)
Condizioni per il godimento del regime di cui al comma 4 bis della nota II bis all'art. 1, comma 1, secondo periodo, Tariffa, Parte I, allegata al d.P.R. n. 131 del 1986
Risposta dell'Agenzia delle Entrate a interpello n. 551 del 5 agosto 2021
E' possibile fare ricorso al comma 4 bis della nota II bis all'art. 1, comma 1, secondo periodo, Tariffa, Parte I, allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, anche nel caso di prepossidenza, nel medesimo Comune dove si intende procedere al nuovo acquisto, di una casa di abitazione che sia l'unica posseduta nel Comune e per il cui acquisto si sia goduto delle c.d. agevolazioni prima casa per i trasferimenti a titolo gratuito di cui all'art. 69, comma 3, l. n. 342 del 2002.
(20 commenti modificati)
DOTTRINA
NOTARIATO
BOGGIALI, Assemblea totalitaria di società a responsabilità limitata e intervento del revisore
Nel caso in cui, sussistendone i presupposti ai sensi dell' art. 2477 cod. civ., si è nominato un revisore legale in luogo dell'organo di controllo, è discusso se questi debba essere destinatario dell'informativa prescritta dall'art. 2479 bis, comma 5, cod. civ..
La risposta al quesito discende dalla tesi cui si aderisce in ordine all'ampiezza dei poteri spettanti al revisore legale:
- negativa, laddove si ritenga che il controllo del revisore legale riguardi soltanto la materia contabile;
- positiva, ove si sostenga che il controllo si estenda anche alla gestione.
(6 commenti modificati)
CANNIZZARO, Legge di Bilancio 2022: la prosecuzione dell’attività d’impresa e il mantenimento degli assetti occupazionali determinano l'imposizione in misura fissa degli immobili strumentali ceduti con l'azienda, in CNN Notizie 24 gennaio 2021
CANNIZZARO, Legge di bilancio 2022: i chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate sull'imposizione in misura fissa per le cessioni di immobili strumentali con l'azienda, in CNN Notizie 7 febbraio 2022
La previsione di cui all'art. 1, comma 237, primo periodo, l. n. 234 del 2021 pone una serie di problemi interpretativi, sciolti dall'autrice - anche sulla scorta di quanto affermato dalla Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 3E del 4 febbraio 2022 - nel senso che segue:
- A) Campo di applicazione
La norma agevolativa si innesta nella disciplina (recata dall'art. 1, commi 224-238, l. n. 234 del 2022) volta alla regolamentazione delle chiusure aziendali delle imprese in bonis (cfr. comma 226) aventi almeno duecentocinquanta dipendenti, che comportino un minimo di cinquanta esuberi, per le quali chiusure è disposto l'obbligo di avviare una procedura di informazione e consultazione preventiva con la redazione di un piano che può prevedere, tra le altre cose, "le prospettive di cessione dell'azienda o di rami d'azienda con finalità di continuazione dell'attività, anche mediante cessione dell'azienda, o di suoi rami, ai lavoratori o a cooperative da essi costituite" [comma 228, lett. c)].
Ciò, da un lato, induce a escludere una portata generale del nuovo trattamento tributario e a circoscrivere il regime differenziato solo ai trasferimenti previsti nei piani di salvaguardia di cui alla disposizione appena citata e, dall'altro, costituisce la ragion d'essere del riferimento, contenuto nel comma 237, al requisito del "mantenimento dei livelli occupazionali" a cui il piano è rivolto.
- B) Requisiti redazionali
Quest'ultimo requisito non deve essere oggetto di specifica clausola contrattuale né di esplicita dichiarazione d'impegno, dipendendo dalla circostanza che i trasferimenti in questione sono previsti espressamente nel piano di cui al detto comma 228.
Anche per quanto riguarda l'altro requisito che la norma prescrive, ossia la continuazione dell'attività, non è richiesta l'assunzione di un impegno esplicito in atto; risulta comunque opportuno l'inserimento di una dichiarazione (come indicato nella prassi in casi analoghi: cfr. Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 446E del 18 novembre 2008), anche al fine di agevolare l'attività di controllo dell'amministrazione finanziaria. In ogni caso, in assenza di una espressa prescrizione normativa, non sembra possibile invocare l'operatività di decadenze e/o sanzioni laddove la dichiarazione non sia resa.
- C) Oggetto dell'agevolazione
E' agevolato il trasferimento dei soli "beni immobili strumentali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni" (cioè, degli immobili strumentali "per natura") compresi nell'azienda o ramo d'azienda ceduto, ferme restando le regole ordinarie per l'imposizione "del residuo valore di cessione dell'azienda di cui fanno parte gli immobili trasferiti" (ciò che comporta l'opportunità, se non la necessità, di indicare in atto corrispettivi distinti).
La nozione di immobile strumentale è ormai consolidata in àmbito I.V.A., dove l'amministrazione finanziaria da tempo utilizza una nozione meramente oggettiva, facendo riferimento alle categorie catastali e, quindi, includendo in questo novero gli immobili classificati in categoria A/10 e nei gruppi catastali B, C, D ed E. L'esistenza di tale orientamento, seppure riferito ad altro settore impositivo, induce a seguire la medesima linea anche per l'agevolazione in esame.
Dall'assenza, nella succitata circolare, di ulteriori indicazioni specifiche pare possibile desumere che l'amministrazione finanziaria si esprima per l'applicabilità del trattamento fiscale agevolato a tutti gli immobili strumentali per natura ceduti con l'azienda anche se non utilizzati per l'esercizio dell'impresa: in quest'ottica rientrerebbero nel perimetro applicativo della previsione anche i beni meramente patrimoniali e i beni merce.
Attesa la finalità dell'agevolazione e lo specifico contesto in cui deve avvenire il trasferimento, pare, altresì, da escludere che il beneficio possa riguardare beni strumentali facenti parte di un'aggregazione di beni e diritti qualificabile come "azienda non funzionante", dove non v'è (non vi sia mai stato o non vi sia più, pur essendoci stato) lo svolgimento di un'attività di impresa.
- D) Requisiti soggettivi
In relazione ai profili soggettivi ci si può chiedere se il cedente, all'atto del trasferimento, debba possedere la qualitas di imprenditore in senso tecnico, qualità che potrebbe mancare nel caso in cui l'azienda in chiusura sia affittata e quindi non vi sia coincidenza tra il soggetto imprenditore e il proprietario dei beni aziendali.
Ove si assuma che il trattamento fiscale agevolato sia finalizzato proprio alla conservazione dei posti di lavoro e dell'integrità funzionale dell'impresa esercitata tramite il compendio trasferito (o un suo ramo) non sembrerebbe, in linea di principio, ostativa la mancanza attuale della qualifica imprenditoriale nel cedente. Il testo normativo individua il riferimento soggettivo, anche per l'agevolazione, non nell'imprenditore ma nei "datori di lavoro che, nell'anno precedente abbiano occupato con contratto di lavoro subordinato, inclusi gli apprendisti e i dirigenti, mediamente almeno 250 dipendenti". Il dato testuale potrebbe, dunque, lasciare aperture, ma non pare comunque possibile sciogliere il dubbio in senso nettamente positivo. Occorre, infatti, avere riguardo allo specifico contesto in cui deve avvenire il trasferimento. Il datore di lavoro è tenuto all'attuazione del piano ed è soggetto a sanzioni in caso di inadempimento di cui sia esclusivamente responsabile; dovrebbe, dunque, potere disporre dell'azienda per il conseguimento degli obiettivi prefissati. Pertanto, in caso di non coincidenza tra cedente e imprenditore/datore di lavoro risulta dubbio che la fattispecie normativa si realizzi.
- E) Cause di decadenza
La norma in esame commina la decadenza nel caso in cui:
1) i beni immobili acquistati siano ceduti per atto a titolo oneroso o gratuito nei cinque anni successivi all'acquisto;
2) o, nel medesimo periodo, cessi l'attività.
Quanto alla prima ipotesi, occorre notare che il trasferimento riguarda i singoli beni immobili strumentali agevolati, non l'intera azienda, ma (poiché nel più sta il meno) la cessione sembrerebbe provocare il venir meno dell'agevolazione anche ove i beni vengano trasferiti unitamente all'azienda.
Con riguardo alla seconda causa di decadenza può sorgere il dubbio se provochi la fuoriuscita dal regime premiale la prosecuzione dell'attività da parte di un soggetto diverso dall'acquirente, come nel caso di concessione in affitto o comodato nel quinquennio dell'azienda acquistata. L'agevolazione è tarata sul mantenimento dei livelli occupazionali cui il trasferimento dell'azienda è funzionale. La concessione in affitto o in comodato dell'azienda già acquistata con agevolazione, ove l'attività d'impresa prosegua regolarmente, non sembrerebbe suscettibile di alterare l'assetto previsto nel piano né far venir meno le tutele apprestate ai lavoratori dalla legge, conseguentemente non parrebbe circostanza idonea a generare decadenza.
Dubbi, invece, potrebbero sorgere nel caso in cui l'azienda sia trasferita direttamente ai lavoratori o a cooperative da essi costituite come prevede il comma 228, lett. c). Trattandosi di un caso di "autoimpiego" del personale, pare difficile considerare irrilevante ai fini della decadenza la concessione in affitto o in comodato dell'azienda.
L'accertamento della decadenza non comporta l'irrogazione di sanzioni, ma soltanto l'applicazione dell'imposta in misura ordinaria.
Infine, nulla si prevede circa la condizione del "mantenimento degli assetti occupazionali". Alla luce della correlazione tra tale requisito e le previsioni contenute nel piano e delle garanzie di legge riconosciute ai lavoratori è da escludere l'incidenza sul regime premiale di cessazioni dei rapporti di lavoro volontarie o comunque non imputabili al datore di lavoro e, ragionevolmente, anche dei licenziamenti effettuati dal datore di lavoro in base alla normativa ordinaria pur ove avvengano nel quinquennio.
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