Aggiornamento n. 53
SPECIALE
LEGGE DI BILANCIO 2023
(l. 29 dicembre 2022 n. 197)
DECRETO MILLEPROROGHE 2023
(d.l. 29 dicembre 2022 n. 198)
I contenuti di Argilla IUS sono stati aggiornati al fine di tenere conto di quanto segue:
Art. 1 l. n. 197 del 2022
Comma 74:
con tale disposizione, il legislatore ha disposto la proroga del trattamento fiscale agevolato c.d. "prima casa under 36" di cui all'art. 64 d.l. n. 73 del 2021, convertito con l. n. 106 del 2021 (c.d. "Decreto Sostegni bis"), agli atti stipulati fino al 31 dicembre 2023.
(16 commenti modificati)
Comma 76:
con tale disposizione, il legislatore ha riattivato la detrazione I.R.PE.F. - alle stesse condizioni previste dall'art. 1, comma 56, l. n. 208 del 2015 (c.d. "Legge di Stabilità 2016") - del 50% (cinquanta per cento) dell'importo corrisposto per il pagamento dell'I.V.A. in relazione all'acquisto, effettuato entro il 31 dicembre 2023, di unità immobiliari a destinazione residenziale cedute dalle imprese che le hanno costruite o da organismo di investimento collettivo del risparmio (OICR).
(2 clausole, 4 opzioni, 1 commento e 6 note aggiunti; 124 opzioni modificate)
Commi 96-99:
con i commi 96-97, il legislatore, aggiungendo il comma 1 bis all'art. 23 d.P.R. n. 917 del 1986 (T.U.I.R.) e il comma 5 bis all'art. 5 d.lgs. n. 461 del 1997, ha reso imponibile "la cessione a titolo oneroso di partecipazioni in società ed enti non residenti, il cui valore, per più della metà, deriva, in qualsiasi momento nel corso dei trecentosessantacinque giorni che precedono la loro cessione, direttamente o indirettamente, da beni immobili situati in Italia", esclusi - per espresso disposto del comma 98 - quelli "alla cui produzione o al cui scambio è effettivamente diretta l'attività di impresa nonché quelli utilizzati direttamente nell'esercizio dell’impresa".
Le disposizioni appena illustrate non si applicano:
- con riferimento alla cessione di titoli negoziati in mercati regolamentati (comma 96, secondo periodo);
- alle plusvalenze realizzate dagli organismi di investimento collettivo del risparmio individuati dall'art. 1, comma 633, l. n. 178 del 2020 (comma 99).
(4 commenti modificati)
Commi 100-105:
con tali disposizioni, il legislatore ha riattivato il trattamento fiscale agevolato - alle stesse condizioni previste dall'art. 1, comma 115-120, l. n. 208 del 2015 (c.d. "Legge di Stabilità 2016") - per gli atti, posti in essere entro il 30 settembre 2023, concernenti la cessione e l'assegnazione di beni immobili ai soci di società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, in nome collettivo e in accomandita semplice, nonché per la trasformazione di tali società in società semplice; conseguentemente, sono stati inseriti in Argilla IUS i seguenti nuovi modelli:
IMMOBILIARE
* Cessione agevolata di beni ai soci
COMMERCIALE
* Trasformazione agevolata da S.N.C. a S.S.
senza metodo assembleare
* Trasformazione agevolata da S.N.C. a S.S.
con metodo assembleare
* Trasformazione agevolata da S.A.S. a S.S.
senza metodo assembleare
* Trasformazione agevolata da S.A.S. a S.S.
con metodo assembleare
* Trasformazione agevolata da S.P.A. a S.S.
* Trasformazione agevolata da S.A.P.A. a S.S.
* Trasformazione agevolata da S.R.L.
* Assegnazione agevolata di beni ai soci
conseguente a scioglimento della società
* Assegnazione agevolata di beni ai soci
conseguente a riduzione reale del capitale sociale
* Assegnazione agevolata di beni ai soci
conseguente a recesso del socio
* Assegnazione agevolata di beni ai soci
conseguente a cause diverse dalle precedenti
(12 modelli aggiunti)
Commi 107-109:
con il comma 108, il legislatore, modificando l'art. 2 d.l. n. 282 del 2002, convertito dalla l. n. 27 del 2003, ha prorogato al 15 novembre 2023 il termine per la redazione e il giuramento della perizia per la rideterminazione del valore di acquisto:
- dei terreni agricoli o edificabili, nonché
- delle partecipazioni di cui all'art. 67, comma 1, lett. c) e c bis), d.P.R. n. 917 del 1986 (T.U.I.R.),
posseduti alla data del 1° gennaio 2023;
con il comma 109, il legislatore ha aumentato l'aliquota dell'imposta sostitutiva al 16% di tale valore;
con il comma 107, il legislatore ha modificato la rubrica e inserito il comma 1 bis all'art. 5 l. n. 448 del 2001, consentendo la rideterminazione in oggetto anche con riferimento alle partecipazioni negoziate in mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione: in tal caso, l'imposta sostitutiva è calcolata sul "valore normale determinato ai sensi dell'articolo 9, comma 4, lettera a), del" T.U.I.R. "con riferimento al mese di dicembre 2022".
(4 commenti modificati)
Comma 110:
con tale disposizione, il legislatore ha aggiunto il comma 4 ter all'art. 2 d.l. n. 194 del 2009, convertito con l. n. 25 del 2010; in forza della novella le agevolazioni di cui al precedente comma 4 bis (imposte di registro e ipotecaria in misura fissa e imposta catastale dell'1%) si applicano anche agli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze, qualificati agricoli in base a strumenti urbanistici vigenti, posti in essere a favore di persone fisiche di età inferiore a quaranta anni che dichiarino nell'atto di trasferimento di volere conseguire, entro il termine di ventiquattro mesi, l'iscrizione nell'apposita gestione previdenziale e assistenziale I.N.P.S. prevista per i coltivatori diretti o gli imprenditori agricoli professionali.
(4 opzioni aggiunte)
Comma 111:
con tale disposizione, il legislatore ha modificato il comma 2 dell'art. 9 d.P.R. n. 601 del 1973; precisamente:
* il primo periodo della disposizione novellata:
- chiarisce che il godimento delle agevolazioni ivi previste per l'acquisto, a qualsiasi titolo, di fondi rustici siti in territori montani da parte di coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali:
° è subordinato all'iscrizione nella relativa gestione previdenziale e assistenziale;
° non deve necessariamente essere fatto a scopo di arrotondamento o di accorpamento di proprietà diretto-coltivatrice;
- dispone espressamente l'esenzione, oltre che dall'imposta catastale, anche dall'imposta di bollo;
* il secondo periodo della disposizione novellata prevede che le agevolazioni di cui al primo periodo si applicano anche ai trasferimenti a favore di soggetti che, pur non essendo iscritti nella gestione previdenziale e assistenziale I.N.P.S. prevista per i coltivatori diretti o gli imprenditori agricoli professionali, con apposita dichiarazione contenuta nell'atto di acquisto, si impegnano a coltivare o a condurre direttamente il fondo per un periodo
di cinque anni; i predetti soggetti decadono dalle agevolazioni se, prima che siano trascorsi cinque anni dalla stipula degli atti di acquisto, alienino volontariamente i terreni ovvero cessino di coltivarli o di condurli direttamente
(8 opzioni e 8 commenti aggiunti, 38 opzioni e 32 commenti modificati)
Comma 384:
con tale disposizione, il legislatore, modificando l'art. 49, comma 3 bis, secondo periodo, d.lgs. n. 231 del 2007, ha elevato il limite di utilizzo del denaro contante a euro 5.000 (conseguentemente, a partire dal 1° gennaio 2023, l'uso del contante è consentito per pagamenti e/o versamenti sino all'importo di euro 4.999,99).
(15 commenti modificati)
Art. 3, comma 9, d.l. n. 198 del 2022
Con tale disposizione, il legislatore ha modificato l'art. 6, comma 1, d.l. n. 23 del 2020 (c.d. "Decreto liquidità"), convertito con l. n. 40 del 2020, prevedendo la disapplicazione degli artt. 2446, commi 2 e 3, 2447, 2482 bis, commi 4, 5 e 6, 2482 ter, 2484, comma 1, n. 4), e 2545 duodecies cod. civ., anche con riferimento alle "perdite emerse nell'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2022".
(5 commenti modificati)