Aggiornamento n. 63
PRINCIPALI NOVITA’
I contenuti di Argilla IUS sono stati aggiornati al fine di tenere conto di quanto segue:
NORMATIVA
- 30 DICEMBRE 2024 n. 207
(Legge di Bilancio 2025)
Art. 1, comma 30:
con tale disposizione, il legislatore, modificando l’art. 5 e, rispettivamente, l’art. 7 l. n. 448 del 2001, ha reso “a regime” la facoltà di rideterminare:
– il valore normale dei titoli, delle quote o dei diritti negoziati o non negoziati in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione ai fini della determinazione delle plusvalenze di cui all’art. 67, lett. c) e c bis), d.P.R. n. 917 del 1986
– il valore di acquisto dei terreni (edificabili e con destinazione agricola) ai fini della determinazione delle plusvalenze di cui all’art. 67, lett. a) e b), d.P.R. n. 917 del 1986.
(4 commenti modificati)
Art. 1, commi 31-36:
con tali disposizioni, il legislatore ha riattivato il trattamento fiscale agevolato – alle stesse condizioni previste dall’art. 1, commi 100-105 l. n. 197 del 2022 (c.d. Legge di Bilancio 2023) nonché, precedentemente, dall’art. 1, comma 115-120, l. n. 208 del 2015 (c.d. Legge di Stabilità 2016) – per gli atti, posti in essere entro il 30 settembre 2025, concernenti la cessione e l’assegnazione di beni immobili ai soci di società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, in nome collettivo e in accomandita semplice, nonché per la trasformazione di tali società in società semplice; conseguentemente, sono stati inseriti in Argilla IUS i seguenti nuovi modelli:
IMMOBILIARE
* Cessione agevolata di beni ai soci
COMMERCIALE
* Trasformazione agevolata da S.N.C. a S.S.
senza metodo assembleare
* Trasformazione agevolata da S.N.C. a S.S.
con metodo assembleare
* Trasformazione agevolata da S.A.S. a S.S.
senza metodo assembleare
* Trasformazione agevolata da S.A.S. a S.S.
con metodo assembleare
* Trasformazione agevolata da S.P.A. a S.S.
* Trasformazione agevolata da S.A.P.A. a S.S.
* Trasformazione agevolata da S.R.L.
* Assegnazione agevolata di beni ai soci
conseguente a scioglimento della società
* Assegnazione agevolata di beni ai soci
conseguente a riduzione reale del capitale sociale
* Assegnazione agevolata di beni ai soci
conseguente a recesso del socio
* Assegnazione agevolata di beni ai soci
conseguente a cause diverse dalle precedenti
(12 modelli aggiunti)
Art. 1, comma 116:
con tale disposizione, il legislatore ha elevato, a partire dal 1° gennaio 2025, da uno a due anni, il termine prescritto dal comma 4 bis della nota II bis, all’art. 1, Tariffa, parte I, allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, per alienare l’immobile preposseduto acquistato con le agevolazioni c.d. “prima casa”.
(16 note aggiunte)
D.L. 27 DICEMBRE 2024 N. 202
(Decreto Milleproroghe 2024)
Art. 7:
con tale disposizione, il legislatore ha modificato l’art. 10 septies, d.l. n. 21 del 2022 (c.d. Decreto Milleproroghe 2022), convertito dalla l. n. 51 del 2022.
La novellata lett. a) del suddetto art. 10 septies prevede la proroga di un anno dei termini di inizio e di ultimazione dei lavori relativi a titoli abilitativi rilasciati o comunque formatisi fino al 31 dicembre 2022.
La disposizione si applica anche:
– alle autorizzazioni paesaggistiche e alle dichiarazioni e autorizzazioni ambientali comunque denominate, nonché
– ai permessi di costruire e alle SCIA per i quali l’amministrazione competente abbia accordato una proroga ai sensi dell’art. 15, comma 2, d.P.R. n. 380 del 2001 (T.U.E.), o ai sensi dell’art. 10, comma 4, d.l. n. 76 del 2020, convertito dalla l. n. 120 del 2020, e dell’art. 103, comma 2, d.l. n. 18 del 2020, convertito dalla l. n. 27 del 2020.
Inoltre, ai sensi della novellata lett. b) del citato art. 10 septies, d.l. n. 21 del 2022, è prorogato di un anno:
* il termine di validità nonché i termini di inizio e fine lavori previsti:
– dalle convenzioni di lottizzazione di cui all’art. 28 l. n. 1150 del 1942;
– dagli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale,
* i termini concernenti i relativi piani attuativi e qualunque altro atto ad essi propedeutico, formatisi fino al 31 dicembre 2022, purchè non siano in contrasto con piani o provvedimenti di tutela dei beni culturali o del paesaggio, ai sensi del codice di cui al d.lgs. n. 42 del 2004;
* i diversi termini relativi alle convenzioni di lottizzazione di cui all’art. 28 l. n. 1150 del 1942, o agli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, nonchè ai relativi piani attuativi che hanno usufruito della proroga di cui all’art. 30, comma 3 bis, d.l. n. 69 del 2013, convertito dalla l. n. 98 del 2013, e della proroga di cui all’art. 10, comma 4 bis, del citato d.l. n. 76 del 2020.
(2 commenti modificati)
- 13 DICEMBRE 2024 n. 203
(Disposizioni in materia di lavoro)
Art. 22:
con tale disposizione, il legislatore ha modificato l’art. 35, comma 22, lett. d), d.l. n. 223 del 2006 (c.d. Decreto Bersani), convertito dalla l. n. 248 del 2006, prevedendo che le parti di una “cessione immobiliare”, nel caso in cui si siano avvalse dell’attività di un mediatore hanno l’obbligo di rendere apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà recante, oltre alle analitiche modalità di pagamento della spesa sostenuta per tale attività, alternativamente:
– l’ammontare di detta spesa o
– il numero della fattura emessa dal mediatore e la corrispondenza tra l’importo fatturato e la spesa effettivamente sostenuta.
(7 clausole aggiunte; 9 opzioni modificate; 4 commenti aggiunti)
D.LGS. 31 OTTOBRE 2024 N. 164
(Correttivo Riforma Cartabia)
Art. 6, comma 10, lett. b):
con tale disposizione, il legislatore ha modificato, tra l’altro, l’art. 21 d.lgs. n. 149 del 2022, precisando che l’autorizzazione notarile “stabilisce il modo di reimpiego”.
(39 commenti modificati)
D.LGS. 18 SETTEMBRE 2024 N. 139
(Riforma fiscale 2024)
Art. 1, comma 1, lett. i):
con tale disposizione, il legislatore ha abrogato l’art. 8, comma 4, d.lgs. n. 346 del 1990, in materia di coacervo successorio;
Art. 1, comma 1, lett. zz):
con tale disposizione, il legislatore ha modificato l’art. 57 d.lgs. n. 346 del 1990, precisando che il coacervo delle donazioni trova applicazione al solo fine di valutare se il donatario abbia esaurito la propria franchigia rispetto al donante.
(2 commenti modificati)
Art. 1, comma 1, lett. d):
con tale disposizione, il legislatore ha riformulato l’art. 3, comma 4 ter, d.lgs. n. 346 del 1990:
– specificando che il beneficio trova applicazione anche laddove sia integrato un controllo già esistente;
– eliminando la locuzione relativa all’obbligo di continuazione dell’attività “di impresa”;
– precisando che il beneficio trova applicazione anche ai trasferimenti di partecipazioni sociali di società residenti in paesi appartenenti all’Unione europea o allo Spazio economico europeo o in Paesi che garantiscono un adeguato scambio di informazioni, alle medesimi condizione previste per i trasferimenti di quote sociali e azioni di soggetti residenti.
(1 opzione, 3 commenti e 3 note modificati)
Art. 2, comma 1, lett. h):
con tale disposizione, il legislatore ha modificato l’art. 19 d.P.R. n. 131 del 1986, prevedendo che l’avveramento della condizione sospensiva deve essere denunciato “previa autoliquidazione e pagamento del relativo importo”.
(2 clausole e 5 opzioni modificate)
Art. 2, comma 1, lett. i):
con tale disposizione, il legislatore ha aggiunto all’art. 23 d.P.R. n. 131 del 1986, il comma 4, prevedendo che “nelle cessioni di aziende o di complessi aziendali relativi a singoli rami dell’impresa, si applicano le aliquote previste per i trasferimenti a titolo oneroso aventi a oggetto le diverse tipologie di beni che compongono l’azienda o il ramo di azienda, sulla base dell’imputazione a tali beni di una quota parte del corrispettivo da individuare secondo una ripartizione indicate nell’atto o nei suoi allegati”;
Art. 2, comma 1, lett. t):
con tale disposizione, il legislatore ha riformulato l’art. 51, comma 2, d.P.R. n. 131 del 1986, precisando che la valorizzazione dell’azienda avviene al “netto delle passività inerenti all’azienda risultanti dalle scritture contabili obbligatorie o da atti aventi data certa a norma del codice civile”.
(1 opzione e 3 commenti modificati)
Art. 2, comma 1, lett. l):
con tale disposizione, il legislatore ha modificato l’art. 34 d.P.R. 131 del 1986, precisando che nelle divisioni ereditarie, il valore dei beni donati in vita dal defunto in favore di soggetti tenuti alla collazione assume rilevanza ai soli fini della determinazione della massa comune e delle quote di diritto, mentre non è soggetto all’imposta di registro in sede di divisione.
(5 clausole aggiunte)
Art. 2, comma 1, lett. ff), 1):
con tale disposizione, il legislatore ha modificato l’art. 9, Tariffa, parte I, allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, prevedendo che “i contratti che trasferiscono diritti edificatori comunque denominati” scontano l’imposta di registro proporzionale con l’aliquota al 3%;
Art 3, comma 1, lett. b):
con tale disposizione, il legislatore ha, simmetricamente, modificato l’art. 4, Tariffa, allegata al d.lgs. n. 347 del 1990, prevedendo che l’imposta in misura fissa si applica anche “ai contratti che trasferiscono diritti edificatori comunque denominati”.
(1 commento e 1 opzione modificati)
Art. 2, comma 1, lett. ff), 2):
con tale disposizione, il legislatore ha modificato la nota all’art. 10, Tariffa, parte I, allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, prevedendo che:
– al pagamento degli acconti di prezzo non soggetti all’imposta sul valore aggiunto si applica l’aliquota nella misura dello 0,5%;
– in alternativa al pagamento dell’aliquota allo 0,5% sugli acconti di prezzo e sulla caparra confirmatoria, può essere corrisposta la minore imposta applicabile per il contratto definitivo.
(99 clausole aggiunte, 5 clausole modificate)
GIURISPRUDENZA
DIRITTO CIVILE
Cass. Civ., I, 28 ottobre 2024 n. 27792
Il fondo patrimoniale si rivolge unicamente alla famiglia c.d. “nucleare, ossia quella composta dai coniugi, dai figli legittimi, naturali e adottivi, minorenni e maggiorenni, non autonomi patrimonialmente, mentre deve considerarsi nullo, per difetto di causa, l’atto costitutivo di fondo patrimoniale a vantaggio dei componenti della famiglia c.d. “parentale”.
(5 commenti modificati)
Cass. Civ., III, 13 novembre 2024 n. 29281
Gli atti traslativi di diritti reali sugli immobili non sono nulli per illiceità dell’oggetto del contratto a condizione che il titolo realmente esista e che l’informazione che lo riguarda, oggetto della dichiarazione dell’alienante, sia veritiera.
(5 commenti modificati)
Cass. Civ., II, 13 dicembre 2024 n. 32333
La notificazione dell’accettazione della donazione, prevista dall’art. 782, comma 2, cod. civ., per i casi in cui proposta e accettazione siano contenuti in atti pubblici distinti deve eseguirsi in modo rituale e costituisce requisiti indispensabile per la perfezione del relativo contratto, che pertanto prima del suo verificarsi non può considerarsi ancora concluso.
(1 nota aggiunta)
Trib. di Bari, 4 novembre 2024 n. 4515
E’ valida la clausola inserita nel regolamento di condominio e accettata da tutte le parti con cui si esonera il costruttore-venditore dal pagamento delle spese condominiali relative alle unità immobiliari invendute.
(1 commento modificato)
DIRITTO TRIBUTARIO
Corte di Giustizia UE, 7 novembre 2024, causa C-594/2023
La cessione di un fondo nel quale sono già state realizzate le fondamenta destinate a una successiva costruzione, è considerata cessione di terreno edificabile ai fini IVA.
(10 commenti modificati)
Cass. Civ., V, 18 ottobre 2024 n. 27093 (ord.)
Nel caso in cui le parti non addivengano alla stipula del contratto definitivo hanno il diritto di ottenere il rimborso dell’imposta di registro proporzionale versata sull’acconto del prezzo, costituendo questa un’anticipazione dell’imposta di registro complessivamente dovuta in sede di contratto definitivo.
(16 commenti modificati)
Cass. Civ., V, 12 novembre 2024 n. 29212
Il valore dell’azienda ceduta comprende anche l’avviamento collegato alla rivendita di generi di monopolio ogniqualvolta il cessionario prosegua l’attività del cedente.
(1 commento aggiunto, 2 commenti modificati)
Cass. Civ., V, 28 novembre 2024 n. 30664 (ord.)
Ai fini dell’art. 2, comma 4 bis, d.l. n. 194 del 2009, disciplinante le agevolazioni per la piccola proprietà contadina, il quale contempla due fattispecie autonome di decadenza, l’operazione negoziale di sale and lease back, alla luce della sua natura e dell’individualità propria di ciascun negozio di cui si compone, costituisce ipotesi di cessione idonea a integrare la fattispecie dell’alienazione volontaria contemplata dalla norma, determinando la decadenza dal beneficio.
(141 note modificate)
Cass. Civ., V, 28 novembre 2024 n. 30667
L’adempimento del terzo, il quale di per sé non determina nei confronti del debitore, ai sensi di legge, un obbligo di restituzione di quanto corrisposto, qualora sia fronteggiato, nel contratto di compravendita nel quale il terzo sia intervenuto, dall’assunzione di un tale obbligo da parte del debitore, costituisce operazione di natura negoziale a contenuto patrimoniale, ai fini dell’applicazione dell’art. 9, Tariffa, parte I, allegata al d.P.R n. 131 del 1986.
(1 commento aggiunto)
PRASSI AMMINISTRATIVA
Risposta dell’Agenzia delle Entrate a interpello n. 208 del 23 ottobre 2024.
Con tale risposta, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, nel caso in cui l’immobile che ha fruito degli interventi superbonus sia stato acquistato per successione solo pro quota, la plusvalenza è esclusa solo per la quota dell’immobile pervenuta a tale titolo, mentre per la restante quota si applica il normale regime della plusvalenza.
(1 commento aggiunto)
Risposta dell’Agenzia delle Entrate a interpello n. 223 del 18 novembre 2024
La transazione con la quale le parti definiscono un giudizio pattuendo la corresponsione di una somma di denaro a titolo di risarcimento dei danni derivanti dall’inadempimento di un contratto d’appalto, non è soggetta a I.V.A. ma a imposta di registro nella misura del 3%, ai sensi dell’art. 9, Tariffa, parte I, allegata al d.P.R. n. 131 del 1986.
(4 commenti aggiunti)
Risposta dell’Agenzia delle Entrate a interpello n. 224 del 19 novembre 2024
Nel caso in cui, prima dell’entrata in vigore dell’art. 1, comma 92, l. n. 213 del 2023, sia stato concluso un contratto di costituzione del diritto di superficie sospensivamente condizionato, a seguito dell’avveramento della condizione, i corrispettivi percepiti in pendenza della nuova norma sono soggetti alla disciplina del novellato art. 67, comma 1, lett. h), d.P.R. n. 917 del 1986.
(3 commenti modificati)
Risposta dell’Agenzia delle Entrate a interpello n. 328 del 2 dicembre 2024
Nel caso in cui al momento dell’acquisto il cittadino italiano, già emigrato all’estero, sia tornato in Italia per ragioni di lavoro, pur mantenendo la residenza all’estero e l’iscrizione all’Aire, viene meno il requisito del “trasferimento” richiesto dalla norma, sicchè lo stesso non può usufruire dell’agevolazione ai sensi di tale disposizione.
(9 commenti modificati)
DOTTRINA
LUPETTI, LOMONACO, Il vincolo culturale indiretto nella circolazione immobiliare
Lo studio analizza la natura e il contenuto del vincolo culturale indiretto e i suoi riflessi sulla circolazione dei beni immobili, nonché le problematiche di carattere operativo conseguenti all’imposizione del vincolo.
(1 opzione e 1 commento aggiunti)
CALDERONI, Il curatore dell’eredità giacente e la gestione dei beni immobili ereditari alla luce dell’art. 21 del d.lgs. n. 149/2022: procedimento di vendita di beni e autorizzazione notarile
Lo studio analizza l’istituto della curatela dell’eredità giacente, con particolare riferimento all’attività di alienazione di beni ereditari, concludendo che, nel caso in cui il curatore proceda ad alienazione dei beni mediante trattativa privata, l’autorizzazione alla stipula potrà essere concessa dal notaio ai sensi dell’art. 21 d.lgs. n. 149 del 2022.
(4 commenti aggiunti)