PRINCIPALI NOVITA'
Si segnala, tra l'altro:
MODELLI
Le clausole concernenti il godimento:
- delle agevolazioni per l'acquisto della c.d. "prima casa" e
- del c.d. "credito di imposta";
sono stata modificate onde tenere conto dell'art. 24 d.l. n. 23 del 2020 (c.d. "Decreto Liquidità").
Precisamente, con tale disposizione, i termini previsti dalla nota II bis all'art. 1, Tariffa, Parte I, allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, sono sospesi nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020.
Secondo la Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 9 del 13 aprile 2020, detti termini "inizieranno o riprenderanno a decorrere dal 1° gennaio 2021", a seconda che essi siano pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o, rispettivamente, abbiano inizio durante il periodo di sospensione [in tal senso, v. già LOMONACO, Emergenza COVID-19 – Decreto "Liquidità". Sospensione dei termini relativi alle agevolazioni prima casa (D.l. 8 aprile 2020, n. 23), in CNN Notizie 10 aprile 2020].
L'articolo sulle "Dichiarazioni fiscali" del modello "Assegnazione da cooperativa edilizia" è stato modificato onde tenere conto di quanto affermato da:
Cass. Civ., V, 30 gennaio 2020 n. 2166 (ord.), infra citata, la quale consolida l'orientamento inaugurato da Cass. Civ., V, 5 luglio 2017 n. 16557 (ord.), e proseguito da Cass. Civ., VI, 29 ottobre 2019 n. 27619 (ord.).
Inoltre, i contenuti di Argilla IUS sono stati aggiornati la fine di tenere conto di quanto segue:
GIURISPRUDENZA
DIRITTO TRIBUTARIO
Cass. Civ., V, 30 gennaio 2020 n. 2166 (ord.)
Agli atti di assegnazione di immobili in favore di soci di cooperative si applica, in ipotesi di esenzione dall'I.V.A. ai sensi dell'art. 10, comma 8 bis, d.P.R. n. 633 del 1972, non già l'imposta di registro in misura proporzionale ma quella in misura fissa, ai sensi dell'art. 66, comma 6 bis, lett. c), d.l. n. 331 del 1993, convertito dalla l. n. 427 del 1993, atteso che quest'ultima norma, nell'introdurre una disciplina di favore, non opera alcuna distinzione tra atti di trasferimento soggetti a I.V.A. o esenti e prescinde dall'applicazione del principio dell'alternatività dell'imposizione tra I.V.A. e imposta di registro.
Cass. Civ., S.U., 31 gennaio 2020 n. 2321
In tema di plusvalenze di cui all'art. 67, comma 1, lett. a) e b), d.P.R. n. 917 del 1986, per i terreni edificabili e con destinazione agricola l'indicazione nell'atto di vendita dell'immobile di un corrispettivo inferiore rispetto al valore del cespite in precedenza rideterminato dal contribuente sulla base di perizia giurata a norma dell'art. art. 7 l. n. 448 del 2001, non determina la decadenza dal beneficio correlato al pregresso versamento dell'imposta sostitutiva, né la possibilità per l'Amministrazione finanziaria di accertare la plusvalenza secondo il valore storico del bene.
Comm. Trib. Reg. Lombardia, 3 febbraio 2020 n. 263
Le liberalità indirette non soggette a imposta sono irrilevanti ai fini della disciplina del c.d. "coacervo" di cui all'art. 57 d.lgs. n. 346 del 1990.
PRASSI AMMINISTRATIVA
Risposta dell'Agenzia delle Entrate a interpello n. 68 del 20 febbraio 2020
Comporta decadenza dall'agevolazione per la formazione della piccola proprietà contadina il conferimento del terreno in favore di una s.r.l. interamente posseduta dal conferente.
Risposta dell'Agenzia delle Entrate a interpello n. 70 del 20 febbraio 2020
Un fondo comune di investimento alternativo immobiliare (FIA) "configura un patrimonio separato della società di gestione del risparmio la quale, nello svolgimento dell'attività di valorizzazione del predetto patrimonio immobiliare, non può, per espresso divieto, esercitare direttamente l'attività di costruzione di beni immobili" e, pertanto, non può avere accesso alla norma agevolativa di cui di cui all'art. 7 d.l. n. 34 del 2019.
Risposta dell'Agenzia delle Entrate a interpello n. 76 del 27 febbraio 2020
La cessione di un suolo edificatorio da parte di un privato a un imprenditore operante nel settore delle costruzioni (nella specie, una società cooperativa), fruisce "dell'agevolazione prevista dall'art. 20, comma 2, della legge n. 10/1977 (imposta di registro in misura fissa ed esenzione dalle imposte ipotecarie e catastali ex art. 32, comma 2, del DPR n. 601/1973)", a condizione che:
- il suolo sia compreso in un "intervento edilizio convenzionato (...) riconducibile alla disciplina di cui alla legge n. 10 del 1977, così come modificata ed integrata dalle successive norme in materia edilizia";
- i "requisiti soggettivi e oggettivi necessari alla realizzazione del predetto intervento", non presenti in capo all'alienante, siano posseduti dall'acquirente;
- nella convenzione sia "prevista espressamente l'eventualità che gli obblighi assunti con la medesima dall'originario soggetto attuatore (...) possano essere trasferiti ad altro soggetto";
- "vengano effettivamente rispettate le previsioni (...) della Convenzione" circa l'eventuale obbligo di inserimento, nell'atto di cessione, "di clausola mediante la quale l'acquirente assume nei confronti della Pubblica Amministrazione tutti gli obblighi derivanti dalla Convenzione, che in precedenza risultavano in capo all'originario soggetto attuatore".
Ricorrendo tali condizioni, infatti, l'amministrazione finanziaria ritiene che "l'atto di trasferimento" possa "essere considerato, ai fini agevolativi (...), come atto preordinato alla trasformazione del territorio".
DOTTRINA
PISCITELLO, Gli "incentivi per la valorizzazione edilizia" di cui all'art. 7 del "Decreto Crescita", in CNN Notizie 18 febbraio 2020
L'autore rimedita e sistematizza quanto affermato in due precedenti studi e, precisamente:
- Gli "incentivi per la valorizzazione edilizia" di cui all'art. 7 del "Decreto Crescita", in CNN Notizie 7 giugno 2019;
- Gli "incentivi per la valorizzazione edilizia" di cui all'art. 7 del "Decreto Crescita". Modifiche in sede di conversione del decreto legge, in CNN Notizie 1 luglio 2019
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