Aggiornamento n. 70
PRINCIPALI NOVITA’
Si segnala, tra l’altro:
MODELLI
Sono stati inseriti i seguenti modelli:
° 6 nuovi modelli aventi a oggetto la trasformazione delle società in fondazioni.
Inoltre, i contenuti di Argilla IUS sono stati aggiornati al fine di tenere conto di quanto segue:
NORMATIVA
LEGGE 22 maggio 2026, n. 88
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, recante disposizioni urgenti in materia fiscale ed economica.
L’art. 1 della legge di conversione, modifica l’art. 13, comma 2, lett. d) d.P.R. n. 633 del 1972, prevedendo che, in tema di permuta soggetta a IVA, per le cessioni e le prestazioni di servizi la base imponibile è determinata dal valore monetario dei beni e dei servizi che formano oggetto di ciascuna delle prestazioni, come determinata dal contratto.
(2 clausole eliminate)
GIURISPRUDENZA
DIRITTO CIVILE
Cass. Civ., III, 26 gennaio 2026 n. 1676
I diritti di prelazione e riscatto agrari costituiscono ipotesi tassative, non suscettibili di interpretazione estensiva, sicché non spettano alle società agricole di capitali, non rientranti tra quelle cui la riforma dell’impresa agricola ha espressamente limitato l’estensione del diritto, inizialmente spettante al solo soggetto avente la qualifica di coltivatore diretto, nella qualità di affittuario del fondo offerto in vendita o di proprietario del fondo confinante con quello offerto in vendita.
(1 commento modificato)
Cass. Civ., II, 26 febbraio 2026 n. 4394
Qualora le parti, dopo aver stipulato un contratto preliminare, concludano un contratto definitivo, quest’ultimo costituisce l’unica fonte dei diritti e degli obblighi inerenti al particolare negozio voluto e non costituisce una mera ripetizione del primo, in quanto il preliminare resta superato dal contratto definitivo, la cui disciplina può anche non conformarsi a quella del preliminare, salvo che i contraenti non abbiano espressamente previsto che sopravviva, per effetto di un accordo espresso contenuto nel definitivo ovvero di un accordo coevo al medesimo, avente forma scritta ove il contratto abbia ad oggetto immobili.
(1 commento modificato)
Cass. Civ., II, 2 aprile 2026 n. 8217.
Solo ove la clausola che contempla la caparra confirmatoria preveda una quantificazione della somma pari o superiore all’ammontare della prestazione principale, essa sarà nulla per violazione dell’art. 1385 cod. civ., finendo per snaturare la sua stessa identità di caparra.
(1 commento modificato)
Cass. Civ., II, 3 aprile 2026 n. 8425
La compravendita di un bene immobile ad un prezzo inferiore a quello effettivo non realizza, di per sé, un negotium mixtum cum donatione, occorrendo non solo una sproporzione tra le prestazioni di entità significativa, ma anche la consapevolezza, da parte dell’alienante, dell’insufficienza del corrispettivo ricevuto rispetto al valore del bene ceduto, si da porre in essere un trasferimento volutamente funzionale all’arricchimento della controparte acquirente della differenza tra il valore reale del bene e la minore entità del corrispettivo ricevuto.
(1 commento aggiunto)
Cass. Civ., III, 20 aprile 2026 n. 10382
In tema di assicurazione sulla vita, la designazione del beneficiario dei relativi vantaggi, quale che sia la forma prescelta fra quelle previste dal secondo comma dell’art. 1920 cod. civ., si pone alla stregua di “atto inter vivos con effetti post mortem”, sicché l’individuazione quali beneficiari degli “eredi testamentari o, in mancanza, gli eredi legittimi” ne comporta l’identificazione soggettiva con coloro che, al momento della morte dello stipulante, rivestano o meno tale qualità in forza del titolo della astratta delazione ereditaria prescelto dal medesimo contraente.
(1 commento aggiunto)
Cass. Civ., II, 22 aprile 2026 n. 10690
La pattuizione avente ad oggetto l’attribuzione del c.d. ‘diritto reale di uso esclusivo su una porzione di cortile condominiale, costituente, come tale, parte comune dell’edificio, mirando alla creazione di una figura atipica di diritto reale limitato, idoneo ad incidere, privandolo di concreto contenuto, sul nucleo essenziale del diritto dei condomini di uso paritario della cosa comune, sancito dall’art. 1102 c.c., è preclusa dal principio, insito nel sistema codicistico, del “numerus clausus” dei diritti reali e della tipicità di essi.
(1 commento modificato)
Cass. Civ., II, 28 aprile 2026 n. 11592
La collocazione di più edifici o di più condomini di unità immobiliari all’interno di una medesima area verde, la circostanza che gli stessi siano stati realizzati in attuazione di un unico piano di lottizzazione e la deposizione dall’amministratore giudiziale circa l’uso collettivo dell’accesso al piano interrato, dei passaggi pedonali e del giardino non depongono di per sé per la configurabilità di un supercondominio, essendo necessario l’accertamento che i vari edifici ovvero condominii di unità immobiliari abbiano parti comuni ai sensi dell’articolo 1117 cod. civ. (è cioè talune cose, impianti e servizi comuni contestualmente legati ai primi, attraverso la relazione di accessorio a principale), o il riscontro di un apposito accordo contrattuale “(super)condominiale”, di natura associativa, concluso tra i proprietari degli immobili interessati.
(1 commento aggiunto)
Cass. Civ., II, 28 aprile 2026 n. 11599
Nel caso di acquisto di un immobile effettuato dopo il matrimonio da uno dei coniugi in regime di comunione legale, consistente in una compravendita a cui l’altro coniuge partecipi in qualità di comproprietario venditore, affinché il bene sia escluso dalla comunione ex art. 179 c.c., è necessaria, per un verso, la dichiarazione, nell’atto, del coniuge acquirente circa la natura personale dell’acquisto ai sensi delle lettere c), d), f) del primo comma dell’articolo 179, per altro verso, la dichiarazione, resa nell’atto dal coniuge (co-venditore) non acquirente, ai sensi dell’art. 179 comma 2 c.c., in ordine alla natura personale del bene.
(8 commenti modificati)
Cass. Civ., II, 4 giugno 2026 n. 18000
I diritti di abitazione e uso, accordati al coniuge superstite dall’art. 540, comma 2, cod. civ. spettano anche al coniuge separato senza addebito, eccettuato il caso in cui, dopo la separazione, la casa sia stata lasciata da entrambi i coniugi o abbia comunque perduto ogni collegamento, anche solo parziale o potenziale, con l’originaria destinazione familiare.
(4 commenti modificati)
Cass. Civ., II, 18 giugno 2026 n. 18192
Il testamento redatto dal de cuius il quale, al momento della sua confezione, già avesse dei figli, dei quali fosse nota l’esistenza, non è soggetto a revocazione in caso di sopravvenienza di un altro figlio.
(1 commento modificato)
Cass. Civ., II, 24 giugno 2026 n. 21569
In tema di usufrutto caduto in comunione legale tra i coniugi, il diritto permane nella sua interezza e senza quote nella comunione legale fino al momento dello scioglimento della stessa, allorquando cade in comunione ordinaria tra i medesimi; tuttavia, se la cessazione della comunione legale avviene per effetto della morte di uno dei coniugi, la quota di usufrutto a esso spettante si estingue, non potendo avere il diritto una durata superiore alla vita del suo titolare.
(10 note modificate)
Cass. Civ., II, 27 giugno 2026 n. 22089
La perizia di stima non giurata ex art. 2465 c.c. integra un vizio del procedimento di formazione del capitale sociale, ma non determina, di per sé, la nullità né dell’atto di conferimento né del verbale di assemblea straordinaria che la recepisce, in assenza di una espressa previsione normativa o di una nullità strutturale dell’atto.
(2 commenti modificati)
Cass. Civ., III, 22 giugno 2026 n. 21212
Il notaio richiesto di stipulare l’atto costitutivo di un fondo patrimoniale è tenuto a richiederne l’annotazione nell’atto di matrimonio, ma non è responsabile del ritardo con cui il Comune eventualmente vi provveda, non potendo sostituirsi alla Pubblica Amministrazione nel compimento di un atto di sua competenza né avendo la disponibilità di strumenti legali per rimediare all’inerzia di quest’ultima.
(3 note modificate)
Cass. Civ., II, 16 luglio 2026 n. 23375
La domanda di ritenzione della caparra confirmatoria ricevuta (o di condanna al pagamento del doppio di quella versata) può essere promossa, in via subordinata, rispetto alla domanda di esecuzione in forma specifica del contratto non concluso.
(2 commenti modificati)
DIRITTO COMMERCIALE
Cass. Civ., III, 1 marzo 2026 n. 4586
In relazione all’estinzione di una società di diritto estero, i beni immobili in proprietà della stessa siti in Italia, che risultino dai registri immobiliari e non siano stati oggetto di alcuna attività liquidatoria, divengono di proprietà comune indivisa dei soci superstiti, trovando applicazione l’art. 51 l. n. 218 del 1995.
(1 commento modificato)
DIRITTO TRIBUTARIO
Cass. Civ., V, 25 marzo 2026 n. 7091
In caso di permuta di cosa presente (un terreno) con cosa futura (un fabbricato da edificarsi) la plusvalenza si realizza nel momento in cui la costruzione viene a esistenza, entrando così nel patrimonio del cedente, dovendosi escludere che possa rilevare l’atto di identificazione catastale o la consegna al permutante del bene realizzato.
(2 commenti modificati)
Cass. Civ., V, 31 marzo 2026 n. 7868
Il pagamento di somme di denaro effettuato a titolo di caparra confirmatoria di un contratto di compravendita di bene immobile, è soggetto a Iva ed all’obbligo di fatturazione solo nella misura in cui tali somme sono destinate, per volontà delle parti, ad anticipazione del prezzo per l’acquisto del bene.
(1 commento modificato)
Cass. Civ., V, 11 aprile 2026 n. 9143
Il mutuo dissenso di una compravendita immobiliare, in relazione alla quale erano state invocate le agevolazioni prima casa, intervenuto prima del decorso dei cinque anni dall’acquisto, determina la decadenza dall’agevolazione invocata.
(1 commento modificato)
Cass. Civ., V, 23 aprile 2026 n. 10832
Ai fini della plusvalenza di cui all’art. 67, comma 1, lett. b), d.P.R. n. 917 del 1986, l’identità del valore dei terreni edificabili permutati è irrilevante al fine di escludere la plusvalenza, in quanto ciò che rileva è la permuta in sé che fiscalmente è equiparata alla compravendita, nel senso che la permuta ha prodotto comunque una plusvalenza rispetto alla cessione del terreno suscettibile di edificazione sebbene la cessione si sia conclusa, ai sensi dell’art. 1552 c.c. con il trasferimento reciproco della proprietà di altro terreno del medesimo valore che costituisce in sostanza il prezzo del trasferimento ma che certamente non può annullare il valore aggiunto costituente plusvalenza tassabile.
(2 commenti modificati)
Cass. Civ., V, 23 aprile 2026 n. 10863
Ai fini dell’imposta di registro, l’eccedenza derivante al condividente dall’assegnazione ad esso di beni di valore superiore a quello spettantegli sulla massa comune è considerata, per effetto della presunzione assoluta “iuris et de iure” di cui all’art. 34 d.P.R. n. 131 del 1986, alla stregua di una vendita, senza che rilevi l’assunzione a conguaglio, da parte sua, di un’obbligazione pecuniaria in favore degli altri condividenti, di ammontare corrispondente con funzione compensativa, atteso che la mutevole funzione delle pattuizioni intercorse al riguardo tra i condividenti è neutralizzata dalla predeterminazione normativa dell’unicità di trattamento tributario.
(4 commenti modificati)
Cass. Civ., V, 24 aprile 2026 n. 11043
La disciplina dell’imposta di registro in tema di cessione di azienda disarticola la rilevanza degli accolli fondati sulla disposizione di cui al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 43, comma 2, in ragione della inerenza, o meno, del debito che in tal modo viene in considerazione ai fini della tassazione di registro della cessione di azienda (art. 51, comma 4, D.P.R. n. 131 del 1986), essendosi rilevato che, mentre le passività aziendali di cui all’art. 2560 cod. civ. (oggetto di accollo ex lege), inerenti all’esercizio di attività di impresa, vanno senz’altro scomputate dal calcolo della base imponibile, gli accolli di debiti diversi vanno, invece, inseriti nel medesimo calcolo (solo) allorquando ne emerga l’estraneità all’azienda, in questo caso non potendosi che configurare un’ipotesi sostanzialmente riconducibile all’accollo da parte del cessionario del debito del cedente, quale modalità di determinazione e corresponsione del prezzo di acquisto.
(2 commenti modificati)
Cass. Civ., V, 28 aprile 2026 n. 11562
La cessione totalitaria della partecipazione societaria non è produttiva degli effetti giuridici propri della cessione aziendale, discostandosene per diversità di oggetto e disciplina, essendo attributiva non di un compendio organizzato, quanto di un vero e proprio status (di socio) ed assoggettata ex lege ad imposta di registro in misura fissa anche in ragione di vincoli unionali.
(4 commenti modificati)
Cass. Civ., V, 10 maggio 2026 n. 13553
In tema di imposta di registro, la distanza spaziale tra il bene principale e quello asseritamente pertinenziale non costituisce elemento dirimente ai fini dell’esclusione del vincolo pertinenziale, nei limiti della non irragionevolezza, dovendo essa essere apprezzata unitamente agli ulteriori fattori rilevanti – quali la destinazione funzionale e l’effettivo utilizzo dei beni – secondo un criterio di valutazione globale e ai principi che regolano l’imposizione indiretta
(58 note modificate)
Cass. Civ., V, 19 maggio 2026 n. 14946
Ai fini della determinazione dell’imposta ipotecaria dovuta in caso di permuta, in applicazione del criterio di cui al combinato disposto dell’art. 2 d.lgs. n. 347 del 1990 e dell’art. 43 d.P.R. n. 131 del 1986, la base imponibile va individuata tenendo conto del valore del bene che dà luogo all’applicazione della maggiore imposta ipotecaria, a prescindere se quel valore coincida o meno con quello più alto ai fini dell’imposta di registro, in quanto, stante l’autonomia delle due imposte, oggetto del richiamo è il criterio del valore più alto, comune all’imposta di registro, ma non lo stesso valore attribuito ai fini di tale ultima imposta.
(1 commento modificato)
Cass. Civ., V, 20 maggio 2026 n. 15214
La presenza di un valido contratto d’affitto in essere alla data dell’atto di acquisto, stante l’impossibilità di condurre direttamente i fondi da parte dell’acquirente, importa la decadenza dall’agevolazione di cui all’art. 2, comma 4 bis, d.l. n. 194 del 2009, dovendo ritenersi irrilevante che, successivamente alla data dell’atto le parti si siano accordate per la risoluzione anticipata dell’affitto.
(169 note modificate)
Cass. Civ., V, 20 maggio 2026 n. 15222
Cass. Civ., V, 21 maggio 2026 n. 15583
In caso di inadempimento dell’impegno assunto dall’acquirente all’atto di acquisto di condurre direttamente terreno, a fronte della concessione in affitto di parte dello stesso terreno acquistato, non si determina automaticamente la decadenza integrale dall’agevolazione di cui all’art. 5 bis l. n. 97 del 1994, dovendosi verificare se l’estensione di terreno rimasta nella conduzione diretta del contribuente si sia ridotta o meno al di sotto della superficie integrante il compendio minimo, potendo in caso contrario la perdita del beneficio riguardare solo il terreno concesso in affitto.
(49 note aggiunte)
Cass. Civ., V, 20 maggio 2026 n. 15246
In tema di agevolazioni fiscali di cui all’art. 9 d.P.R. n. 601 del 1973 per i trasferimenti di fondi rustici a favore di coltivatori diretti, il requisito soggettivo di coltivatore diretto deve essere posseduto da entrambi i coniugi solo quando l’acquisto avvenga in comunione immediata, con intestazione ad entrambi, mentre, ove il fondo sia acquistato dal solo coniuge coltivatore diretto con utili realizzati durante il matrimonio e destinato all’esercizio della sua attività imprenditoriale agricola, trova applicazione l’art. 178 cod. civ., e, pertanto, il coniuge acquirente ha diritto alle agevolazioni, essendo irrilevante, ai fini del beneficio, il regime della comunione legale.
(61 note aggiunte)
Cass. Civ., V, 20 maggio 2026 n. 15312
La clausola con la quale si prevede che, in un contratto di affitto d’azienda, i debiti della società che affitta saranno accollati alla società affittuaria, sconta l’imposta di registro con l’aliquota del 3% sull’ammontare dei debiti accollati.
(1 nota aggiunta)
Cass. Civ., V, 4 giugno 2026 n. 17920
In tema di imposta di registro, l’istituto dell’enunciazione trova applicazione anche in occasione della stipula dell’atto di scissione, in quanto il termine parte non deve essere interpretato in senso contrattuale, ma con riferimento al soggetto che ha partecipato ai due atti.
(6 commenti modificati)
Cass. Civ., V, 7 giugno 2026 n. 18373
In caso di vendita di un immobile acquistato con patto di riservato dominio, per verificare l’eventuale sussistenza di una plusvalenza imponibile, il termine di cinque anni dall’acquisto deve essere computato a decorrere dal momento in cui, col pagamento dell’ultima rata, si è verificato l’effetto traslativo
(5 commenti modificati)
Cass. Civ., V, 8 giugno 2026 n. 18640
In tema di imposta di registro, qualora in un atto notarile, anche registrato telematicamente, vengano enunciate disposizioni di altri atti, scritti o verbali, posti in essere dalle medesime parti, ma non già registrati, la cui configurazione giuridica non richiede accertamenti di fatto ovvero extratestuali né valutazioni interpretative particolarmente complesse, purché, trattandosi di contratti verbali non soggetti a registrazione in termine fisso, gli effetti dei medesimi non siano già cessati o cessino con l’atto che li enuncia, l’imposta dovuta deve qualificarsi come imposta principale e il notaio che ha ricevuto l’atto enunciante, pur in via dipendente, è responsabile per il pagamento dell’imposta solidalmente con le parti dell’ atto stesso.
(2 commenti modificati)
Cass. Civ., V, 18 giugno 2026 n. 20752
I fabbricati collabenti non possono essere qualificati come pertinenze dei terreni agricoli poiché, a causa del loro stato di degrado, hanno perso qualsiasi idoneità a svolgere la funzione di supporto all’attività agricola, con la conseguenza che i medesimi fabbricati restano esclusi dall’agevolazione per la piccola proprietà contadina.
(568 note modificate)
Cass. Civ., V, 18 giugno 2026 n. 20757
Nel caso di trasferimento a titolo oneroso della proprietà o di altri diritti reali su un terreno avente destinazione agricola, in base al piano regolatore generale adottato dal comune, su cui è assentita la realizzazione di un distributore di carburante, il terreno in questione conserva la propria destinazione agricola e rimane assoggettato all’imposta di registro prevista dall’art. 1, comma 3, Tariffa, Parte I, allegata al d.P.R. n. 131 del 1986.
(12 commenti aggiunti)
Cass. Civ., V, 20 giugno 2026 n. 21000
Le agevolazioni di cui all’art. 32, comma 2, d.P.R. n. 601 del 1973, non trovano applicazione alla cessioni soggette a IVA in quanto, stante il riferimento all’applicazione dell’imposta di registro in misura fissa e attesa la circostanza che la norma agevolativa è entrata in vigore successivamente all’emanazione del Testo Unico dell’IVA, si ritenere che l’ambito applicativo della norma sia riferito alle sole cessioni che “in assenza della finalità, sarebbero soggette esclusivamente all’imposta di registro in misura proporzionale, considerato che diversamente opinando, la norma sarebbe del tutto inutile e priva di significato nel caso di atti soggetti a regime IVA”.
(2 commenti aggiunti)
Cass. Civ., V, 30 giugno 2026 n. 22389
In caso di conferimento in una società di beni immobili, la base imponibile ai fini dell’applicazione dell’imposta di registro va determinata deducendo dai beni e diritti conferiti solo e unicamente le passività e gli oneri inerenti all’oggetto del trasferimento stesso e non anche le passività e gli oneri che, pur gravanti sull’immobile conferito, non possono dirsi assunte dalla società conferitaria per finalità connesse al perseguimento del proprio oggetto sociale.
(1 commento modificato)
Cass. Civ., V, 1 luglio 2026 n. 22651
Cass. Civ., V, 1 luglio 2026 n. 22564
In tema di apporto a fondi immobiliari chiusi, la disciplina di cui all‘art. 9 d.l. n. 351 del 2001 non ha natura di agevolazione esonerativa di un regime generale, ma regolamenta, con una disciplina organica e ordinaria, ogni aspetto fiscalmente rilevante correlato all’istituzione, alla dotazione, alla sottoscrizione e al rimborso delle quote dei fondi comuni di investimento immobiliare, con la conseguenza che il regime da esso disposto non è stato abrogato dall’art. 10, comma 4, d.lgs. n. 23 del 2011.
(4 commenti modificati)
Cass. Civ., V, 7 luglio 2026 n. 22836
Nella determinazione della plusvalenza ai sensi dell’art. 67, comma 1, lett. b), Tuir, vanno assoggettate a tassazione le plusvalenze derivanti dalla cessione di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria, non rilevando pertanto cosa e a qual fine si costruisca, venendo così in rilievo anche l'”utilizzazione edificatoria” meramente strumentale alla destinazione agricola dei terreni, così qualificati dagli strumenti urbanistici, in quanto anche in tal caso si ha possibilità di costruire sebbene osservando i relativi vincoli e limitazioni; ii) non rileva invece l’edificabilità consentita esclusivamente con riferimento a strutture poste a servizio dell’utilizzazione pubblica del bene, e quindi riservata alla pubblica amministrazione, in quanto in tal caso l’area è effettivamente da considerarsi non edificatoria al fine della tassazione delle plusvalenze; iii) parimenti non rileva ai fini di cui all’art. 67, comma 1, lett. b) neppure l’area soggetta a fascia di rispetto stradale o ferroviaria o di altra sorta che determini l’inedificabilità assoluta.
(2 commenti modificati)
NOTARIATO
Co.Re.Di Sardegna 13 novembre 2025 n. 98
Il notaio rogante un atto costitutivo di s.r.l., i cui decimi sono versati a mezzo di un assegno bancario, è responsabile per violazione dell’art. 148 l. not., laddove abbia ricevuto l’atto non ponendo in essere, prima della stipula, neppure degli accertamenti bancari sull’effettiva esistenza della provvista a copertura dell’assegno.
(4 commenti modificati)
Cass. Civ., II, 29 aprile 2026 n. 11663
In presenza di abusi edilizi insanabili, idonei a configurare una vendita aliud pro alio, il notaio rogante il contratto di vendita è responsabile nei confronti dell’acquirente ove il professionista non si sia avveduto delle discrepanze risultanti dagli atti e, quindi, non ne abbia informato l’acquirente, invitandolo a fare gli opportuni approfondimenti.
(6 commenti aggiunti)
Cass. Civ., II, 8 luglio 2026 n. 22902
La possibilità di conferma dell’atto nullo non determina il venir meno della responsabilità disciplinare del notaio che ha ricevuto l’atto in violazione della norma in materia catastale, essendo questo un illecito di carattere istantaneo che si consuma alla stipula dell’atto.
(1 commento modificato)
Cass. Civ., II, 16 luglio 2026 n. 23365
Poichè il negozio di sottoscrizione dell’aumento di capitale di una società a responsabilità limitata ha natura consensuale, non reale, lo stesso si perfeziona con il concorso della volontà della società (manifestata attraverso la delibera assembleare) e dei soci (espressa con la sottoscrizione dell’aumento stesso), mentre il versamento dei decimi è oggetto di un’obbligazione derivante dal contratto il cui adempimento può essere immediatamente preteso dagli amministratori. Da tale ricostruzione, ne consegue che non incorre in alcuna responsabilità il notaio che riceve un verbale di aumento di capitale sociale a pagamento dando atto che il versamento dei decimi sarebbe avvenuto a semplice richiesta degli amministratori, così presupponendo che l’importo non fosse già versato e che fosse immediatamente esigibile, come stabilito dall’art. 2481 bis cod. civ..
(1 commento aggiunto)
PRASSI AMMINISTRATIVA
Parere del Consiglio Nazionale Forense n. 42 del 25 maggio 2026
Una società composta da un solo avvocato e da un socio esercente altra professione può essere iscritta come società tra avvocati, ferma restando l’inderogabilità dei requisiti strutturali e funzionali prescritti dall’art. 4 bis della l. n. 247 del 2012 per la valida costituzione e iscrizione della società tra avvocati.
(11 note modificate)
Risposta dell’Agenzia delle Entrate a interpello n. 108 del 26 maggio 2026.
Le agevolazioni prima casa possono essere invocate anche in relazione all’acquisto di un immobile classificato quale F/2, purchè sussistano i requisiti oggettivi e soggettivi prescritti dalla legge e l’immobile sia effettivamente destinato ad abitazione entro il termine triennale di decadenza utile per l’esercizio dell’attività accertativa.
(39 commenti modificati)
Risposta dell’Agenzia delle Entrate a interpello n. 109 del 26 maggio 2026
Con l’interpello in oggetto l’Agenzia delle Entrate ha precisato che, ai fini della verifica del requisito del controllo di cui all’art. 3, comma 4 ter, d.lgs. n. 346 del 1990, le partecipazioni in comunione ereditaria non possono essere computate unitariamente a quelle detenuto individualmente dai medesimi coeredi in titolarità esclusiva.
(2 commenti modificati)
Risposta dell’Agenzia delle Entrate a interpello n. 115 del 4 giugno 2026
In presenza di più categorie di azioni, il trasferimento della maggioranza delle azioni titolari del diritto di voto nell’assemblea ordinaria consente l’applicazione dell’esenzione di cui all’art. 3, comma 4 ter, d.lgs. n. 346 del 1990, solo nel caso in cui i diritti attribuiti alle altre categorie di azioni non siano suscettibili di ostacolare l’adozione delle delibere sulle materie che rientrano nella competenza dell’assemblea ordinaria;
(2 commenti modificati, 1 commento aggiunto)
Risposta dell’Agenzia delle Entrate a interpello n. 116 del 4 giugno 2026
Ai fini dell’applicazione dell’esenzione di cui all’art. 3, comma 4 ter, d.lgs. n. 346 del 1990, è necessario che il beneficiario acquisisca la titolarità di una partecipazione che gli consenta di subentrare a pieno nella gestione dell’attività di impresa, con la conseguenza che nel caso in cui lo statuto mantenga in capo al disponente la rappresentanza e la concreta amministrazione della società, non è applicabile l’esenzione.
(2 commenti modificati)
Risposta dell’Agenzia delle Entrate a interpello n. 117 del 4 giugno 2026
Con la risposta in commento, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, in caso di fusione catastale di immobile acquistato con le agevolazioni prima casa con altro immobile acquistato senza fruire delle agevolazioni, il credito di imposta in caso di rivendita compete solo con riferimento all’imposta effettivamente versata con in relazione all’acquisto agevolato.
(32 commenti modificati)
Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 23 del 16 giugno 2026
La cancellazione semplificata dell’ipoteca, resa espressamente possibile dal legislatore nell’ipotesi di mutui accollati a seguito di frazionamento, sia applicabile anche nei casi in cui, a seguito del frazionamento, sia stata estinta la singola quota di finanziamento, ancorché non sia intervenuto accollo, in quanto tale ultima circostanza non incide sul presupposto estintivo rilevante ai fini della disciplina in esame.
(5 commenti modificati)
Risposta dell’Agenzia delle Entrate a interpello n. 124 del 19 giugno 2026
Al fine di determinare la data d’acquisto dell’immobile, in caso di acquisto del diritto di nuda proprietà e successivo consolidamento del diritto d’usufrutto per rinuncia o morte dell’usufruttuario, occorre aver riguardo alla data di acquisto del diritto di nuda proprietà, in quanto il consolidamento dell’usufrutto rappresenta la mera riespansione di un diritto già presente nel patrimonio del proprietario.
(15 commenti modificati)
Risposta dell’Agenzia delle Entrate a interpello n. 130 del 25 giugno 2026
Con la risposta in oggetto, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che in ragione del termine “trasferimento”, di cui all’art. 5 bis d.lgs. n. 228 del 2001, introdotto dall’art. 7, comma 1, d.lgs. n. 99 del 2004, come modificato dall’art. 3, comma 1, d.lgs. n. 101 del 2005, l’agevolazione di cui alla citata norma deve intendersi esclusivamente riferita ad un atto traslativo del diritto di piena proprietà o altro diritto reale di godimento, con esclusione degli atti costitutivi di tali ultimi diritti.
(52 note aggiunte)
Risposta dell’Agenzia delle Entrate a interpello n. 143 del 13 luglio 2026
Ai fini dell’applicazione dell’esenzione di cui all’art. 3, comma 4 ter, d.lgs. n. 346 del 1990, è necessario che il beneficiario acquisisca la titolarità di una partecipazione che gli consenta di subentrare a pieno nella gestione dell’attività di impresa, con la conseguenza che nel caso in cui lo statuto mantenga in capo al disponente il diritto particolare di essere nominato quale amministratore unico o presidente del consiglio di amministrazione della società, non è applicabile l’esenzione.
(2 commenti modificati)
Risposta dell’Agenzia delle Entrate a interpello n. 145 del 13 luglio 2026
L’agevolazione prima casa può essere richiesta anche se lo stesso immobile risulti formalmente costituito da due particelle catastali differenti (in quanto ricadente in due diversi comuni catastali) a condizione che le stesse risultino “unite di fatto” ai fini fiscali, in quanto prive di autonomia funzionale e reddituale, nel puntuale rispetto della procedura delineata nella circolare 13 giugno 2016, n. 27.
A tal fine, occorre che di tale situazione risulti evidenza negli archivi catastali mediante l’inserimento, negli atti relativi a ciascuna porzione immobiliare, della seguente annotazione “Porzione di u. i. u. unita di fatto con quella di Foglio xxx Part. yyy Sub. zzzz. Rendita attribuita alla porzione di u.i.u. ai fini fiscali”.
(144 note modificate)
PRASSI NOTARILE
FABIANI, Sulla possibilità per il notaio autorizzante di concedere una nuova autorizzazione avente un contenuto differente dalla precedente, in CNN Notizie 16 marzo 2026
Il potere autorizzatorio notarile di cui all’art. 21 d.lgs. n. 149 del 2022, si consuma con la stipulazione dell’atto, con la conseguenza che il notaio autorizzante può concedere una nuova autorizzazione avente un contenuto differente dalla precedente, tanto in presenza di circostanze sopravvenute, che di mera rivalutazione delle prove offerte.
(82 note aggiunte)
DOTTRINA
Risposta dell’Agenzia delle Entrate a interpello n. 145 del 13 luglio 2026
L’agevolazione prima casa può essere richiesta anche se lo stesso immobile risulti formalmente costituito da due particelle catastali differenti (in quanto ricadente in due diversi comuni catastali) a condizione che le stesse risultino “unite di fatto” ai fini fiscali, in quanto prive di autonomia funzionale e reddituale, nel puntuale rispetto della procedura delineata nella circolare 13 giugno 2016, n. 27.
A tal fine, occorre che di tale situazione risulti evidenza negli archivi catastali mediante l’inserimento, negli atti relativi a ciascuna porzione immobiliare, della seguente annotazione “Porzione di u. i. u. unita di fatto con quella di Foglio xxx Part. yyy Sub. zzzz. Rendita attribuita alla porzione di u.i.u. ai fini fiscali”.