Aggiornamento n. 68
PRINCIPALI NOVITA’
Si segnala, tra l’altro:
Legge n. 199 del 2025
c.d. Legge di Bilancio 2026
Con tale normativa il legislatore ha, tra l’altro:
– innalzato l’aliquota della Tobin Tax dallo 0,2% del valore della transazione allo 0,4% (art. 1, comma 29);
– modificato i criteri di determinazione della base imponibile delle cessione di beni e prestazioni di servizi effettuate in corrispettivo di altre cessioni di beni o prestazioni di servizi, o per estinguere precedenti obbligazioni;
– innalzato l’aliquota della rideterminazione del valore delle partecipazioni societarie dalla misura del 18% alla misura del 21% (art. 1, comma 144);
– prescritto a pena di nullità l’obbligo di allegazione, agli atti di rinuncia abdicativa alla proprietà, della documentazione attestante la conformità alla normativa vigente, ivi inclusa quella in materia urbanistica, ambientale e sismica (art. 1, comma 731)
– esteso sino al 30 settembre 2026 la disciplina dell’assegnazione agevolata di beni ai soci e di estromissione dei beni dalle imprese individuali (art. 1, commi 35-41).
(1 modello modificato, 2 clausole aggiunte, 35 clausole modificate, 5 note e 13 commenti modificati)
Art. 1, comma 24, l. n. 190 del 2025
(c.d. Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2025)
Con la disposizione in commento è stato modificato l’art. 10, comma 4, lett. b), secondo periodo, l. n. 183 del 2011, prescrivendosi che, in tema di società tra professionisti, il requisito del numero di soci e della partecipazione al capitale sociale sono alternativi tra loro, fermo rimanendo che deve essere assicurata ai soci professionisti la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci.
(7 modelli, 8 note e 4 commenti modificati)
Inoltre, i contenuti di Argilla IUS sono stati aggiornati al fine di tenere conto di quanto segue:
GIURISPRUDENZA
DIRITTO CIVILE
Cass. Civ., II, 21 ottobre 2025 n. 27959
Il coltivatore diretto che esercita il diritto di prelazione non è tenuto al pagamento della mediazione, ancorché detto pagamento sia regolato dal contratto preliminare, in quanto, agendo in forza di un diritto proprio che trova titolo nella legge, egli resta del tutto estraneo alle precedenti trattative sfociate nella stipulazione del contratto preliminare.
(1 commento modificato)
Cass. Civ., III, 12 dicembre 2025 n. 32455
Il regime della comunione legale dei beni non comporta, di per sè solo, il diritto di accrescimento dell’usufrutto acquistato dai coniugi, il quale accrescimento, pertanto, deve essere espressamente pattuito.
(7 note modificate, 3 note aggiunte)
Cass. Civ., III, 23 dicembre 2025 n. 33716
In tema di prelazione ereditaria, il diritto di prelazione è inerente alla qualità di coerede e, dunque, è intrasmissibile e non può circolare neppure per successione a causa di morte dato che la successione mortis causa non riguarda le situazioni giuridiche intrasmissibili, patrimoniali o non patrimoniali che siano; pertanto l’erede del coerede è un estraneo in ordine alla fattispecie di cui all’art 732 cod. civ.
(1 commento modificato)
Cass. Civ., IV, 22 dicembre 2025 n. 33596 (ord.)
Ai fini dell’individuazione del limite temporale del perdurare del diritto di prelazione sull’azienda da parte del collaboratore familiare, che l’art. 230 bis, 5 comma, cod. civ. riconosce ai partecipi che, ai sensi del primo comma, prestano la propria attività di lavoro in via continuativa nella famiglia o nell’impresa familiare, si deve avere riguardo al momento della cessazione definitiva dell’attività di lavoro e non tanto dell’eventuale successiva liquidazione della quota di partecipazione, che costituisce soltanto un diritto di credito del partecipe.
(6 commenti e 1 nota modificati)
DIRITTO COMMERCIALE
Cass. Civ., I, 13 dicembre 2025 n. 32551
La responsabilità solidale di tutti i soggetti partecipanti alla scissione trova applicazione tanto nelle ipotesi in cui la passività è trasferita alla società beneficiaria, tanto nelle ipotesi in cui il debito sia rimasto a carico della società scissa.
(26 note modificate, 12 note aggiunte)
DIRITTO TRIBUTARIO
Cass. Civ., V, 11 dicembre 2025 n. 32217
Poichè la risoluzione del contratto per mutuo consenso annulla retroattivamente il contratto originario, cancellando gli obblighi e diritti preesistenti, dando origine a un nuovo contratto con effetti restitutori, alla restituzione della caparra trova applicazione l’imposta di registro con aliquota del 3%, ai sensi dell’art. 28, comma 2, d.P.R. n. 131 del 1986.
(2 commenti modificati)
Cass. Civ., V, 22 dicembre 2025 n. 33400
Per potersi ritenere integrata un’enunciazione non è sufficiente la mera menzione del negozio, ma è necessario che l’atto enunciato sia astrattamente registrabile quale atto autonomo, sulla base del contenuto dell’etto enunciante, in quanto qualunque integrazione del contenuto dell’atto enunciato posta in essere con elementi esterni all’atto enunciante costituisce un’attività di accertamento.
(4 commenti modificati)
PRASSI AMMINISTRATIVA
Risposta a interpello dell’Agenzia delle Entrate n. 312 del 15 dicembre 2025
In tema di agevolazioni prima casa riconosciute all’acquirente che si è trasferito all’estero per ragioni di lavoro, il concetto di attività è un concetto ampio che comprende anche attività non remunerate, quali le attività scolastiche e, pertanto, l’agevolazione deve riconoscersi anche per l’acquisto di un immobile sito nel comune dove si è frequentato l’università.
(9 commenti modificati)
Risposta a Interpello dell’Agenzia delle Entrate n. 314 del 17 dicembre 2025
Il requisito del riacquisto infrannuale, che evita la decadenza dall’agevolazione prima casa in caso di rivendita infraquinquennale dell’immobile, non è soddisfatto dalla mera stipula di un contratto preliminare, in quanto tale fattispecie negoziale non produce l’effetto reale del trasferimento del bene, ma soltanto l’effetto obbligatorio di concludere il contratto definitivo.
(140 note modificate)
PRASSI NOTARILE
Consiglio notarile di Milano, Massima 216, MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLE ASSEMBLEE DOPO IL REGIME “EMERGENZIALE”
Con la massima in commento, il Consiglio Notarile di Milano affronta il tema della disciplina applicabile allo svolgimento delle assemblee societarie, alla cessazione del regime emergenziale di cui all’art. 106 d.l. n. 18 del 2020, giungendo alla conclusione che:
– l’intervento mediante mezzi di telecomunicazione, anche in via esclusiva, nelle s.p.a. è consentito solo in presenza di un’apposita clausola statutaria e nella s.r.l. purchè non sia espressamente vietato dallo statuto, salva in entrambi tipi societari l’ipotesi in cui l’assemblea si riunisca in forma totalitaria (ipotesi in cui l’assemblea può svolgersi, anche in via esclusiva, mediante mezzi di telecomunicazione in mancanza di apposita previsione statutaria in ragione del consenso prestato dai soci);
– a fronte di un’assemblea ritualmente convocata in un luogo fisico è necessario e sufficiente che in detto luogo si trovi il soggetto verbalizzante (segretario o notaio);
– è legittima una clausola statutaria che preveda ch l’avviso di convocazione non indichi un luogo fisico di svolgimento dell’assemblea o che l’avviso di convocazione indichi esclusivamente un luogo “virtuale” di svolgimento dell’assemblea (purchè, in tale ipotesi, non sia espressamente vietato dallo statuto).
(2 commenti aggiunti)
DOTTRINA
DE FALCO, Autorizzazione alla vendita di beni ereditari appartenenti ad incapaci e necessità dell’inventario
Nello studio in oggetto si analizza il rapporto tra l’autorizzazione all’alienazione dei beni ereditari e l’erezione dell’inventario, alla luce della sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione del 6 dicembre 2024 n. 31310, in tema di accettazione beneficiata da parte degli incapaci, e si conclude che la mancata erezione dell’inventario non preclude il rilascio dell’autorizzazione, pur potendo il notaio, chiamato a rilasciare tale autorizzazione, richiederne l’erezione nell’esercizio del suo potere di assumere informazioni.
(1 opzione e 1 commento aggiunti)