PRINCIPALI NOVITA'
I contenuti di Argilla IUS sono stati aggiornati al fine di tenere conto di quanto segue:
NORMATIVA
Art. 1 l. n. 178 del 2020 (c.d. "Legge di bilancio 2021")
Comma 41.
Con tale disposizione, il legislatore ha disposto, "[p]er l'anno 2021", l'esenzione dal pagamento dell'imposta di registro in misura fissa con riferimento agli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze, di valore economico inferiore o uguale a 5.000 euro, qualificati agricoli in base a strumenti urbanistici vigenti, posti in essere a favore di coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale e assistenziale.
(13 nuove clausole per complessive 26 nuove opzioni; 71 vecchie opzioni modificate)
Comma 266.
Con tale disposizione, il legislatore ha riformulato l'art. 6 d.l. n. 23 del 2020, convertito dalla l. n. 40 del 2020.
La novella stabilisce che:
* la disapplicazione degli artt. 2446, commi 2 e 3, 2447, 2482 bis, commi 4, 5 e 6, 2482 ter, 2484, comma 1, n. 4), e 2545 duodecies cod. civ. si riferisce alle "perdite emerse nell'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020" (comma 1 novellato);
* ove tali perdite riducano di oltre un terzo il capitale sociale:
- il termine entro il quale esse devono risultare diminuite a meno di un terzo è posticipato al quinto esercizio successivo (nuovo comma 2, primo periodo);
- l'assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate (nuovo comma 2, secondo periodo);
* ove tali perdite riducano il capitale sociale al disotto del minimo legale:
- l'assemblea (che deve essere convocata senza indugio dagli amministratori), in alternativa all'immediata riduzione del capitale e al contemporaneo aumento del medesimo a una cifra non inferiore a detto minimo, può deliberare di rinviare siffatte decisioni alla chiusura del quinto esercizio successivo (nuovo comma 3, primo periodo);
- l'assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve procedere alle deliberazioni di cui agli artt. 2447 o 2482 ter cod. civ. (nuovo comma 3, secondo periodo);
- fino alla data di tale assemblea non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli artt. 2484, comma 1, n. 4), e 2545 duodecies cod. civ. (nuovo comma 3, terzo periodo).
(1 commento modificato)
Comma 272.
Con tale disposizione, il legislatore ha stabilito che l'esenzione dall'imposta di donazione ex art. 3, comma 4 ter, d.lgs. n. 346 del 1990 si applica anche al caso di cessione di aziende a titolo gratuito in favore delle piccole imprese in forma di società cooperative di cui all'art. 23, comma 3 quater, d.l. n. 83 del 2012, convertito dalla l. n. 134 del 2012, introdotto dal precedente comma 270 (e, cioè, cooperative costituite da lavoratori provenienti da aziende i cui titolari intendano trasferire le stesse ai lavoratori medesimi).
I criteri e le modalità per l'accesso ai benefici saranno stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della citata l. n. 178.
(5 modelli modificati; 4 nuove clausole; 1 nuova opzione)
Commi 1122 e 1123.
Con tali disposizioni, il legislatore:
- ha prorogato al 30 giugno 2021 il termine per la redazione e il giuramento della perizia per la rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola, posseduti alla data del 1° gennaio 2021;
- ha ribadito nell'11% la misura dell'aliquota dell'imposta sostitutiva dovuta nel caso in cui il contribuente decida di avvalersi della rivalutazione di cui al comma 1122.
(5 commenti modificati)
Art. 3, comma 6, d.l. n. 183 del 2020 (c.d. "Decreto Milleproroghe 2020")
Con tale disposizione, il legislatore ha modificato il comma 7 dell'art. 106 d.l. n. 18 del 2020 (c.d. "Decreto Cura Italia"), convertito dalla l. n. 27 del 2020, stabilendo che quest'ultima norma si applica alle assemblee, convocate o tenute in forma totalitaria "entro la data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 e comunque non oltre il 31 marzo 2021" [si rammenta che il termine finale di applicazione della disposizione in esame, originariamente fissato dal legislatore al 31 luglio 2020, è stato prorogato dapprima al 15 ottobre 2020 in forza dell'art. 71, comma 1, d.l. n. 104 del 2020 (c.d. "Decreto Agosto"), convertito dalla l. n. 126 del 2020 (su cui v. BOGGIALI, Emergenza COVID-19 – D.l. “Agosto”. Profili di diritto societario, in CNN Notizie 14 agosto 2020) e, quindi, al 31 dicembre 2020, in base a un complesso intreccio normativo ben illustrato da BOGGIALI, Rettifica - Nuova proroga dello stato di emergenza: prolungata l'applicazione degli artt. 73 3 106 d.l. 18/2020 (Delibera C.d.M. 7 ottobre 2020 e d.l. 7 ottobre 2020, n. 125), in CNN Notizie 12 ottobre 2020].
(11 commenti modificati)
Art. 24 d.l. n. 23 del 2020, convertito dalla l. n. 40 del 2020 (c.d. "Decreto Liquidità")
La sospensione dei termini previsti:
- dalla nota II bis all'art. 1, comma 1, secondo periodo, Tariffa, Parte I, allegata al d.P.R. n. 131 del 1986 (c.d. agevolazioni prima casa);
- dall'art. 7 l. n. 448 del 1998 (c.d. credito d'imposta prima casa);
è cessata il 31 dicembre 2020.
(110 opzioni modificate; 160 note modificate; 134 note soppresse)
GIURISPRUDENZA
DIRITTO CIVILE
Cass. Civ., S.U., 14 dicembre 2020 n. 28387
L'Ufficio provinciale del territorio - Servizio di pubblicità immobiliare è tenuto a eseguire immediatamente la cancellazione dei gravami esistenti sull'immobile oggetto della procedura espropriativa che sia stata ordinata con il decreto di trasferimento, indipendentemente dal decorso del termine di proponibilità delle opposizioni esecutive a norma dell'art. 617 cod. proc. civ..
(1 commento modificato)
Cass. Civ., II, 2 settembre 2020 n. 18211
In tema di donazione di immobile con riserva di usufrutto, qualora il donante abbia donato la nuda proprietà, riservando l'usufrutto per sé e per il coniuge, vita natural durante e con reciproco diritto di accrescimento (cd. usufrutto congiuntivo), se il coniuge muore prima dell'apertura della successione del donante, il bene donato è soggetto a collazione per imputazione secondo il valore della piena proprietà; ove il coniuge, al contrario, sopravviva al donante, il donatario sarà obbligato a conferire solo il valore della nuda proprietà al tempo dell'apertura della successione.
(1 commento aggiunto)
Cass. Civ., II, 29 settembre 2020 n. 20531 (ord.)
L'accettazione dell'eredità con beneficio di inventario limita al valore dei beni ricevuti la responsabilità dell'erede per i debiti ereditari, ma di per sè non impedisce che, entro i limiti del valore dell'eredità, i creditori ereditari agiscano direttamente contro di lui e sui suoi beni.
(4 commenti modificati)
DIRITTO COMMERCIALE
Trib. Napoli, sez. spec. impr., 8 febbraio 2020
L'esclusione del socio può essere deliberata soltanto per cause già previste nello statuto della società e sempre che integrino "giuste cause", ovvero siano tali da compromettere gli obiettivi alla base del progetto economico-imprenditoriale della società o il perseguimento dello scopo sociale.
(3 commenti aggiunti)
Trib. Bolzano, sez. spec. impr., 6 maggio 2020
E' nulla la clausola statutaria di una società a responsabilità limitata che, nel prevedere una causa di esclusione del socio, risulta priva del necessario requisito di specificità, limitandosi a fare riferimento alla clausola generale prevista ex art. 2286 cod. civ. in tema di inadempimento del socio alla legge e allo statuto.
(3 note modificate)
DIRITTO TRIBUTARIO
Cass. Civ., V, 1 dicembre 2020 n. 27409 (ord)
L'art. 34 d.P.R. n. 131 del 1986, nel sancire, puramente e semplicemente, che la divisione con la quale a un condividente sono assegnati beni per un valore complessivo eccedente quello a lui spettante sulla massa comune, "è considerata vendita limitatamente alla parte eccedente", pone una presunzione assoluta (iuris et de iure), in forza della quale l'eccedenza di valore dei beni assegnati rispetto alla quota sulla massa comune (c.d. conguaglio) è invariabilmente sottoposta al trattamento tributario della compravendita, non rilevando che i condividenti che ricevono di più assumano un'obbligazione avente ad oggetto una prestazione pecuniaria (di corrispondente ammontare) con funzione compensativa in favore dei condividenti che ricevono di meno, né che i condividenti che ricevono di meno rinunzino (per spirito di liberalità, verso un corrispettivo o a scopo di adempimento) a ricevere una prestazione pecuniaria (di corrispondente ammontare) dai condividenti che ricevono di più, dal momento che la mutevole funzione delle pattuizioni intercorse al riguardo tra i condividenti viene ad essere neutralizzata dalla predeterminazione normativa dell'unicità di trattamento tributario.
(15 commenti modificati)
Cass. Civ., V, 24 dicembre 2020 n. 29506
In tema di patti di famiglia la causa di liberalità si affianca all'adempimento di un obbligo, imposto dalla legge, scaturente dalla necessità di liquidare i legittimari non assegnatari, che non ha fonte negoziale ma legale, sicché non è di ostacolo l'applicazione dell'art. 58, comma 1, d.lgs. n. 346 del 1990, con la conseguenza che la liquidazione del conguaglio, anche se operata dall'assegnatario dell'azienda o delle partecipazioni sociali, deve essere considerata, ai fini fiscali, come liberalità dell'imprenditore nei confronti dei legittimari non assegnatari e, ai sensi dell'art. 2, comma 49, d.l. n. 262 del 2006, convertito dalla l. n. 286 del 2006, va applicata l'aliquota e la franchigia relativa al legame di parentela (o di coniugio) con l'imprenditore non solo con riferimento al menzionato trasferimento, ma anche alla connessa liquidazione.
(2 commenti modificati)
PRASSI AMMINISTRATIVA
Risposta dell'Agenzia delle Entrate a interpello n. 5 del 5 gennaio 2021
Qualora, in sede di donazione o di dichiarazione di successione di quota di società semplice che non abbia redatto né bilancio né inventario, venga dichiarato con riferimento agli immobili di proprietà di tali società, eccettuati i terreni per i quali gli strumenti urbanistici prevedono la destinazione edificatoria, un valore non inferiore, per i terreni, a settantacinque volte il reddito dominicale risultante in catasto e, per i fabbricati, a cento volte il reddito risultante in catasto, aggiornati con i coefficienti stabiliti per le imposte sui redditi, o un valore della nuda proprietà o del diritto reale di godimento sugli stessi in misura non inferiore a quella determinata su tale base a norma dell'art. 14 d.lgs. n. 346 del 1990, l'Ufficio non potrà procedere a rettificare tale valore dichiarato.
(1 nota aggiunta)
PRASSI NOTARILE
Consiglio notarile di Milano, ORIENTAMENTI OPERATIVI IN MATERIA DI TUTELA DEGLI ACQUIRENTI DEGLI IMMOBILI DA COSTRUIRE
Con riferimento alla contrattazione preliminare relativa agli immobili da costruire ed alla novella apportata al decreto legislativo n. 122/2005 dal decreto legislativo n. 14/2019, si ritiene legittimo:
1) che in vista della conclusione del contratto preliminare le parti (costruttore e futuro acquirente) sottoscrivano una “puntuazione” contenente gli elementi essenziali della trattativa (descrizione dell’immobile, prezzo, termini contrattuali, etc.), purché sia evidenziato in modo inequivoco che detto documento non costituisce vincolo contrattuale, rappresentando invece una reciproca e non vincolante dichiarazione di intenti, funzionale all'eventuale stipula del contratto preliminare avanti al notaio, la quale potrà essere valutata alla stregua dell'art. 1337 codice civile, il quale fonda il dovere di buona fede nelle trattative precontrattuali;
(1 commento aggiunto)
2) che la persona fisica, la quale si renda promittente acquirente di un immobile da costruire, nell’ambito dello stesso contratto preliminare o con separata scrittura conferisca mandato o procura irrevocabile (anche nell’interesse del costruttore che sia promittente venditore) ad un soggetto terzo, incaricandolo di prestare, in suo nome e per suo conto, consenso alla cancellazione della trascrizione del contratto preliminare qualora, a fronte dell’intimazione ad adempiere fatta dal costruttore, il medesimo promittente acquirente non dia riscontro alla diffida entro il termine indicato nel mandato (o nella procura).
A tal fine si ritiene coerente con le finalità di tutela sottese alla norma:
- prevedere che potrà costituire riscontro idoneo a precludere l’esecuzione del mandato (o della procura), alternativamente, la comunicazione dell’adempimento delle obbligazioni richieste o la mera contestazione della validità ed efficacia di quanto intimato con la diffida ad adempiere;
- designare quale mandatario (o procuratore), tra i diversi soggetti idonei, un notaio, diverso da quello che ha ricevuto o autenticato il mandato (o la procura).
(1 modello modificato, 2 clausole aggiunte con 5 nuove opzioni)
DOTTRINA
GHINASSI, La Cassazione torna a pronunciarsi in tema di coacervo [nota a Cass. Civ., V, 20 ottobre 2020 n. 22738 (ord.)], in CNN Notizie 18 dicembre 2020
L'autore fa il punto della situazione sulle conseguenze operative in materia di imposta di successione e in materia di imposta di donazione dell'orientamento giurisprudenziale inaugurato da Cass. Civ., V, 6 dicembre 2016 n. 24940 e di cui la sentenza annotata costituisce l'ultima manifestazione.
(31 note modificate)
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