PRINCIPALI NOVITA'
Si segnala, tra l'altro:
MODELLI
Sono stati inseriti i seguenti modelli:
* Pegno su azioni e partecipazioni sociali:
- Costituzione di pegno su azioni
- Costituzione di pegno su partecipazioni di SRL
- Costituzione di pegno su partecipazioni di SOCPER
- Estinzione di pegno su azioni
- Estinzione di pegno su partecipazioni di SRL
- Estinzione di pegno su partecipazioni di SOCPER
(6 modelli, 100 clausole e 270 opzioni aggiunti)
CLAUSOLE
Su richiesta di un utente i modelli contenenti i verbali di assemblea di S.P.A., S.A.P.A. ed S.R.L. sono stati integrati mediante l'inserimento delle seguenti nuove clausole:
* V.A.: SPA/SAPA: L'ASSEMBLEA SEGUE A UNA CESSIONE DI AZIONI? (1)
* V.A.: SPA/SAPA: L'ASSEMBLEA SEGUE A UNA CESSIONE DI AZIONI? (2)
* V.A.: SPA/SAPA: L'ASSEMBLEA SEGUE A UNA CESSIONE DI AZIONI? (N.C.)
* V.A.: SRL: L'ASSEMBLEA SEGUE A UNA CESSIONE DI QUOTE? (1)
* V.A.: SRL: L'ASSEMBLEA SEGUE A UNA CESSIONE DI QUOTE? (2)
* V.A.: SRL: L'ASSEMBLEA SEGUE A UNA CESSIONE DI QUOTE? (N.C.)
al fine di dare atto dell'intervenuta cessione di azioni o quote, ove essa sia immediatamente precedente alla celebrazione dell'assemblea.
(6 clausole nuove, 83 modelli modificati)
Inoltre, i contenuti di Argilla IUS sono stati aggiornati al fine di tenere conto di quanto segue:
NORMATIVA
Art. 3, comma 6, d.l. n. 183 del 2020 (c.d. "Decreto Milleproroghe 2020"), convertito, con modificazioni, dalla l. n. 21 del 2021
Con tale disposizione, il legislatore ha modificato il comma 7 dell'art. 106 d.l. n. 18 del 2020 (c.d. "Decreto Cura Italia"), convertito dalla l. n. 27 del 2020, stabilendo che quest'ultima norma si applica alle assemblee, convocate o tenute in forma totalitaria entro il 31 luglio 2021 [si rammenta che il termine finale di applicazione della disposizione in esame, originariamente fissato al 31 luglio 2020, è stato prorogato dapprima al 15 ottobre 2020 in forza dell'art. 71, comma 1, d.l. n. 104 del 2020 (c.d. "Decreto Agosto"), convertito dalla l. n. 126 del 2020 (su cui v. BOGGIALI, Emergenza COVID-19 – D.l. "Agosto". Profili di diritto societario, in CNN Notizie 14 agosto 2020), quindi, al 31 dicembre 2020, in base a un complesso intreccio normativo ben illustrato da BOGGIALI, Rettifica - Nuova proroga dello stato di emergenza: prolungata l'applicazione degli artt. 73 e 106 d.l. 18/2020 (Delibera C.d.M. 7 ottobre 2020 e d.l. 7 ottobre 2020, n. 125), in CNN Notizie 12 ottobre 2020, poi, al 31 gennaio 2021, in forza della delibera del Consiglio dei Ministri del 7 ottobre 2020, e, infine al 31 marzo 2021, in virtù di quanto stabilito dal testo originario del citato art. 3, comma 6, d.l. n. 183 del 2020 e dalla delibera del Consiglio dei Ministri del 13 gennaio 2021].
(11 commenti modificati)
Art. 5 d.l. n. 2 del 2021
Con tale disposizione è stato modificato l'art. 3 bis, comma 3, d.l. n. 125 del 2020, convertito dalla l. n. 159 del 2020, il quale ora stabilisce che i permessi e le carte di soggiorno "compresi quelli aventi scadenza sino al 30 aprile 2021, conservano la loro validità fino alla medesima data" del 30 aprile 2021.
(5 commenti modificati)
Art. 3, comma 9 quater, d.l. n. 183 del 2020 (c.d. "Decreto Milleproroghe"), convertito dalla l. n. 21 del 2021
Con tale disposizione sono stati modificati l'art. 3, comma 7 bis, e l'art. 4, comma 1 bis, d.lgs. n. 122 del 2005; in conseguenza, il termine di 90 giorni per l'emanazione del decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della giustizia e il Ministro dell'economia e delle finanze, portante il modello standard:
- della polizza fideiussoria di cui all'art. 3 detto d.lgs.;
- della polizza assicurativa decennale postuma di cui all'art. 4 detto d.lgs.;
decorre dalla data del 30 settembre 2021.
(2 commenti modificati)
Art. 3, comma 11 quinquies, d.l. n. 183 del 2020 (c.d. "Decreto Milleproroghe 2021"), convertito con l. n. 21 del 2021
Con tale disposizione è stato modificato l'art. 24 d.l. n. 23 del 2020 (c.d. "Decreto Liquidità"), convertito dalla l. n. 40 del 2020, il quale ora stabilisce che i termini previsti dalla nota II bis all'art. 1, Tariffa, Parte I, allegata al d.P.R. n. 131 del 1986 sono sospesi fino al 31 dicembre 2021.
(205 opzioni e 187 commenti modificati)
GIURISPRUDENZA
DIRITTO CIVILE
Cass. Civ., II, 29 settembre 2020 n. 20531 (ord.)
L'accettazione dell'eredità con beneficio di inventario limita la responsabilità dell'erede per i debiti ereditari al valore dei beni ricevuti, ma, di per sé, non impedisce che, entro i predetti limiti, i creditori ereditari possano agire direttamente contro di lui e sui suoi beni.
Cass. Civ., II, 22 dicembre 2020 n. 29252
A seguito dell'accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario, l'erede beneficiato risponde dei debiti ereditari e dei legati non solo intra vires hereditatis, e cioè non oltre il valore dei beni a lui pervenuti a titolo di successione, ma altresì esclusivamente cum viribus hereditatis, con esclusione cioè della responsabilità patrimoniale in ordine a tutti gli altri suoi beni.
(1 commento aggiunto)
Cass. Civ., II, 23 novembre 2020 n. 26558
Il vizio di regolarità urbanistica che non oltrepassi la soglia della parziale difformità rispetto alla concessione non pregiudica l'emanazione della sentenza di trasferimento coattivo ex art. 2932 cod. civ., dovendosi distinguere (anche ove sia stata presentata istanza di condono edilizio e la pratica non sia stata ultimata) tra ipotesi di abuso primario, relativo a beni immobili edificati o resi abitabili in assenza di concessione, e abuso secondario, caratterizzato dalla circostanza che solo una parte di unità immobiliare già esistente abbia subito modifica o mutamento di destinazione d'uso.
(4 commenti modificati)
Cass. Civ., I, 13 gennaio 2021 n. 376
Anche a seguito della modificazione dell'art. 191 cod. civ., per effetto dell'art. 2 l. n. 55 del 2015, per l'opponibilità ai terzi del regime di separazione dei beni conseguente allo scioglimento della comunione legale derivante dalla separazione personale dei coniugi deve considerarsi necessaria e sufficiente la sola trascrizione nei registri immobiliari dell'atto di acquisto recante la corrispondente indicazione, indipendentemente dall'annotazione del provvedimento di separazione a margine dell'atto di matrimonio.
(2 commenti aggiunti)
Cass. Civ., III, 8 febbraio 2021 n. 2904 (ord.)
L'esecuzione sui beni conferiti nel fondo patrimoniale o sui frutti di esso può avere luogo qualora la fonte e la ragione del rapporto obbligatorio abbiano inerenza diretta e immediata con i bisogni della famiglia. Salva prova contraria, le obbligazioni assunte nell'esercizio dell'attività d'impresa o professionale hanno uno scopo estraneo ai bisogni della famiglia, in quanto solo indirettamente destinate a soddisfare tali bisogni [arg. ex artt. 178 e 179, lett. d), cod. civ.], se e nella misura in cui, con i proventi della propria attività, il coniuge vi faccia fronte, in adempimento dei propri doveri ex art. 143 cod. civ. (nella fattispecie, il creditore intendeva escutere la fideiussione data da uno dei coniugi per l'acquisto di un bene strumentale da parte della società di cui era socio).
(7 note modificate)
Cass. Civ., II, 5 marzo 2021 n. 6191 (ord.)
La sanzione della nullità prevista dall'art. 40 l. n. 47 del 1985 trova applicazione ai soli contratti con effetti traslativi definitivi e non anche a quelli con efficacia obbligatoria, quale il preliminare di vendita, non soltanto in ragione del tenore letterale della norma, ma anche perché la concessione in sanatoria degli abusi edilizi commessi o la dichiarazione prevista dalla stessa norma, ove si tratti di immobili costruiti anteriormente al 1° settembre 1967, possono intervenire anche successivamente al contratto preliminare.
(2 commenti modificati)
Corte di Appello Palermo, II, 28 ottobre 2019 n. 2108
L'acquisto del diritto di abitazione di cui all'art. 540, comma 2, cod. civ. non dipende dalla necessità del coniuge superstite di far uso dell'alloggio e, correlativamente, il trasferimento del coniuge superstite in altro alloggio non determina la perdita del diritto.
(4 commenti modificati)
DIRITTO COMMERCIALE
Cass. Civ., III, 29 gennaio 2021 n. 2153
L'atto di scissione può essere oggetto di azione revocatoria ordinaria, ai sensi dell'art. 2901 cod. civ. (o fallimentare, ai sensi dell'art. 66 l. n. 267 del 1942), in quanto non c'è equivalenza tra il rimedio in oggetto e l'opposizione dei creditori prevista dall'art. 2503 cod. civ.: invero, mentre l'actio pauliana segue il perfezionamento dell'atto dispositivo pregiudizievole, presuppone la scientia damni o il consilium fraudis e mira a rendere inopponibili gli effetti dell'atto nei confronti del solo creditore che agisce in revocatoria, l'opposizione ex art. 2503 cod. civ. precede l'atto di scissione, prescinde dai summenzionati presupposti e mira a impedirne la produzione di effetti erga omnes.
Cass. Civ., II, 29 dicembre 2020 n. 29745 (ord.)
Ai fini dell'operatività della presunzione di consenso di cui all'art. 2500 quinquies, comma 2, cod. civ., all'omessa comunicazione ai creditori per raccomandata (o con altri mezzi che garantiscono la prova dell'avvenuto ricevimento) non possono supplire né la conoscenza della trasformazione acquisita dai creditori medesimi aliunde, né, tantomeno, l'invio di atti ai medesimi dai quali l'avvenuta trasformazione sia riconoscibile, né, infine, la notizia legale dell'avvenuta trasformazione, derivante dalla pubblicità della relativa delibera.
(2 opzioni modificate, 4 commenti aggiunti)
Cass. Civ., I, 6 dicembre 2019 n. 31933
Il creditore sociale che, ai sensi dell'art. 2495, comma 2, cod. civ., agisce in giudizio nei confronti dei soci della società estinta, ha l'onere di provare la distribuzione ai soci convenuti dell'attivo sociale e la riscossione da parte dei medesimi di una quota dell'attivo in base al bilancio finale di liquidazione.
(2 commenti aggiunti)
Trib. Roma 1 giugno 2020
La persona giuridica, amministratore di una società di persone, deve rinnovare la designazione della persona fisica che svolgerà in concreto l'attività amministrativa, ove il primo designato sia stato rimosso e debba essere sostituito.
(6 commenti modificati)
DIRITTO TRIBUTARIO
Cass. Civ., V, 6 luglio 2020 n. 13840 (ord.)
L'esenzione disposta dall'art. 19 l. n. 74 del 1987 riguarda tutti gli atti relativi ai procedimenti di separazione e di divorzio, senza doversi distinguere tra atti relativi al procedimento di separazione o divorzio e atti stipulati in occasione della separazione e del divorzio, anche ove essi prevedano il pagamento di un conguaglio tra i coniugi.
(4 commenti modificati)
Cass. Civ., V, 7 ottobre 2020 n. 27665 (ord.)
Ai sensi dell'art. 56 bis, comma 1, del d.lgs. n. 346 del 1990, le donazioni indirette sono sottoposte a imposta di donazione, se:
- l'interessato abbia reso una dichiarazione circa la loro esistenza nell'ambito di procedimenti diretti all'accertamento di tributi;
- ove riferite a coniuge, parenti in linea retta, fratelli e sorelle, persone portatrici di handicap, abbiano un valore superiore alle franchigie.
(6 commenti modificati)
Comm. Trib. Prov. Sondrio, II, 10 novembre 2020 n. 44
L'art. 58 d.lgs. n. 346 del 1990 va interpretato nel senso che l'onere a favore di terzo determinato costituisce un'ulteriore donazione tra il donante e il beneficiario dell'onere, mentre deve essere escluso che, con il relativo adempimento, si configuri una donazione tra il donatario e il terzo (e ciò in quanto tale adempimento trova ragione in una vera e propria obbligazione imposta dal donante e non in un intento liberale del donatario nei confronti del terzo).
(8 commenti modificati)
Cass. Civ., V, 1 dicembre 2020 n. 27409 (ord.)
L'art. 34 d.P.R. n. 131 del 1986, nell'affermare che "la divisione con la quale a un condividente sono assegnati beni per un valore complessivo eccedente quello a lui spettante sulla massa comune, è considerata vendita limitatamente alla parte eccedente", pone una presunzione assoluta (iuris et de iure), in forza della quale l'eccedenza di valore dei beni assegnati rispetto alla quota sulla massa comune (c.d. conguaglio) è invariabilmente sottoposta al trattamento tributario della compravendita, non rilevando che i condividenti che ricevono di più assumano un'obbligazione avente a oggetto una prestazione pecuniaria (di corrispondente ammontare) con funzione compensativa in favore dei condividenti che ricevono di meno, né che i condividenti che ricevono di meno rinunzino (per spirito di liberalità, verso un corrispettivo o a scopo di adempimento) a ricevere una prestazione pecuniaria (di corrispondente ammontare) dai condividenti che ricevono di più: la mutevole funzione delle pattuizioni intercorse al riguardo tra i condividenti viene ad essere neutralizzata dalla predeterminazione normativa dell'unicità di trattamento tributario.
(4 commenti modificati)
Cass. Civ., V, 19 gennaio 2021 n. 727
Al fine dell'applicazione della franchigia dall'imposta sulle donazioni prevista dall'art. 2, comma 49, d.l. n. 262 del 2006, convertito dalla l. n. 286 del 2006 (il quale ha reintrodotto l'imposta sulle donazioni nell'ordinamento fiscale), il valore globale dei beni donati non deve essere aumentato:
- né del valore delle donazioni poste in essere anteriormente all'entrata in vigore di detto d.l., quanto meno per le donazioni stipulate nel periodo in cui l'imposta risultava soppressa (e, cioè, dal 25 ottobre 2001 al 2 ottobre 2006 o al 28 novembre 2006, a seconda che si prenda a riferimento come termine finale l'entrata in vigore del ripetuto d.l. o della sua legge di conversione);
- né del valore delle donazioni esenti da imposta, rilevando, a tal fine, la normativa vigente all'epoca in cui la donazione fu stipulata e non la data della donazione successiva.
(1 commento modificato)
Comm. Trib. Reg. Abruzzo, 25 gennaio 2021 n. 33
L'imposta sostitutiva di cui all'art. 15 d.P.R. 601 del 1973 si applica anche alle cessioni di crediti in garanzia stipulate in relazione a finanziamenti a medio o lungo termine posti in essere con banche o altri soggetti qualificati, in quanto sono senza dubbio qualificabili come "atti inerenti all'operazione principale di finanziamento".
(2 commenti modificati)
Cass. Civ., VI, 8 febbraio 2021 n. 3006 (ord.)
Ai fini fiscali, è esclusa l'equiparazione tra terreno da edificare e quello già edificato che venga edificato nuovamente, previa demolizione dei fabbricati su di esso insistenti e ricostruzione, pur se con aumento di volumetria.
Precisamente, dalla ricognizione dei precedenti in materia e alla luce dell'art. 67 d.P.R. n. 917 del 1986, possono enunciarsi i seguenti principi di diritto:
a) la distinzione fra edificato e non ancora edificato si pone in termini di alternativa esclusiva che in via logica non ammette un tertium genus;
b) la cessione di un edificio non può essere riqualificata come cessione del terreno edificabile sottostante, neppure se l'edificio non assorbe integralmente la capacità edificatoria del lotto su cui insiste;
c) nella cessione di edificio, la pattuizione delle parti di demolire e ricostruire, anche con ampliamento di volumetria, non può essere riqualificata come cessione di terreno edificabile;
d) il potere generale dell'Amministrazione finanziaria di riqualificare un negozio giuridico in ragione dell'operazione economica sottesa trova un limite nell'indicazione precisa di carattere tassativo del legislatore, ove - nell'esercizio di discrezionalità politica che non trascende i limiti costituzionali di cui agli artt. 3 e 53 Cost. - ha previsto per la cessione di edifici un regime fiscale/temporale e per la cessione di terreni edificabili un diverso regime fiscale.
(5 commenti modificati)
Cass. Civ., V, 9 febbraio 2021 n. 3074
L'esenzione disposta dall'art. 19 l. n. 74 del 1987 riguarda tutti gli atti relativi ai procedimenti di separazione e di divorzio, senza doversi distinguere tra atti relativi al procedimento di separazione o divorzio e atti stipulati in occasione della separazione e del divorzio.
(4 commenti modificati)
Cass. Civ., V, 17 febbraio 2021 n. 4144 (ord.)
Ai fini dell'applicazione dell'art. 19 l. n. 74 del 1987 non è di ostacolo la circostanza che la proprietà iniziale del bene oggetto di trasferimento non fosse comune ma esclusiva di uno dei due coniugi contraenti.
(4 commenti modificati)
Cass. Civ., V, 23 febbraio 2021 n. 4757 (ord.)
Non costituisce forza maggiore l'impossibilità di fissare la residenza nell'abitazione a causa dell'occupazione sine titulo da parte del conduttore: pertanto, in caso di vendita infraquinquennale di tale immobile si produce plusvalenza tassabile ai sensi dell'art. 67, comma 1, lett. b), d.P.R. n. 917 del 1986.
(5 commenti modificati)
NOTARIATO
Cass. Civ. II, 17 febbraio 2021 n. 4171
La "correzione possibile con lo strumento di cui all'art. 59 bis [l. not.], non può mai interferire con la già manifestata volontà delle parti", sicché oggetto di rettifica può essere esclusivamente un errore materiale che, in quanto tale, da un lato, "attiene ad elementi di minor importanza che non concretano [...] incertezza sul reale contenuto e sull'oggetto dell'atto" e, dall'altro, "riguarda la sola espressione della volontà delle parti e non già la formazione della medesima" (nella specie, la Suprema Corte ha respinto il ricorso del notaio sanzionato, ritenendo illegittimo l'utilizzo dell'atto di rettifica per escludere dall'oggetto di un precedente atto di compravendita un immobile erroneamente incluso nella medesima).
(1 commento aggiunto)
PRASSI AMMINISTRATIVA
Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 26890 del 29 gennaio 2021
Oggetto dell'art. 6, comma 1, d.l. n. 23 del 2020 (c.d. "Decreto liquidità"), convertito con l. n. 40 del 2020, come modificato dall'art. 1, comma 266, l. n. 178 del 2020 (c.d. "Legge di Bilancio 2021"), sono solo le perdite emerse nell'esercizio 2020 (o negli esercizi non solari ricomprendenti la data del 31 dicembre 2020).
(3 commenti modificati)
Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 1E del 22 gennaio 2021
Con tale circolare, l'Agenzia delle Entrate, al fine di fornire un quadro sistematico della materia, affronta alcune questioni relative alla rideterminazione del valore di acquisto delle partecipazioni e dei terreni, tra cui si segnalano le seguenti:
* in generale:
- il valore rideterminato "non può essere incrementato degli oneri e, quindi, neanche dell'eventuale imposta di successione e donazione, ad eccezione dell'ipotesi prevista dalla norma con riferimento alla spesa sostenuta per la redazione della perizia" di stima;
* in ordine alla rivalutazione delle partecipazioni sociali:
- non possono accedere al meccanismo della rivalutazione le partecipazioni in società aderenti ad AIM Italia;
- la rivalutazione della partecipazione di cui siano contitolari coniugi in regime di comunione legale:
° ove riguardi l'intera partecipazione, deve essere effettuata da entrambi i coniugi e l'imposta sostitutiva deve essere versata per la quota a ciascun coniuge imputabile;
° può riguardare esclusivamente il valore della partecipazione riferibile a ciascuno dei coniugi;
- qualora uno stesso soggetto possegga più partecipazioni in una stessa società, una eventuale nuova rivalutazione parziale deve seguire il metodo LIFO: pertanto, devono essere rivalutate per prime le partecipazioni il cui valore sia stato già parzialmente rideterminato, senza poter procedere a una nuova rideterminazione parziale di quelle il cui valore non era stato originariamente rivalutato;
* in ordine alla rivalutazione dei terreni:
- il Fisco recepisce l'orientamento recentemente espresso da Cass. Civ., S.U., 31 gennaio 2020 nn. 2321 e 2322, in base al quale l'indicazione in atto di un valore inferiore a quello di perizia non comporta la decadenza dalla rivalutazione già operata, né la possibilità di accertare la plusvalenza secondo il valore storico del bene (anche se "in capo all'Amministrazione permane il potere di compiere le opportune verifiche per evitare l'occultamento della base imponibile con riguardo alle imposte sui trasferimenti").
(6 commenti modificati)
Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 4E del 15 gennaio 2021
La costituzione di servitù, non comportando trasferimento di diritti o facoltà del proprietario del fondo servente, ma mera compressione del suo diritto di proprietà, non può essere considerata quale "trasferimento": conseguentemente essa sconta l'imposta di registro con l'aliquota del 9% di cui all'art. 1, comma 1, primo periodo, Tariffa, Parte I, allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, in luogo della maggiore aliquota del 15% prevista dal terzo periodo della medesima disposizione, anche quando il fondo servente abbia natura di terreno agricolo.
(1 commento modificato)
Risposta dell'Agenzia delle Entrate a interpello n. 39 del 12 gennaio 2021
Decade dalle agevolazioni per l'acquisto della c.d. "prima casa" il contribuente che abbia acquistato un immobile in corso di costruzione e non abbia rispettato il termine di tre anni previsto per l'ultimazione dei lavori, in quanto detto termine non è riconducibile a quelli oggetto di sospensione ai sensi dell'art. 24 d.l. n. 23 del 2020, convertito con l. n. 40 del 2020, perché norma eccezionale e come tale di stretta interpretazione, non estensibile oltre i casi in essa considerati.
(60 commenti modificati)
Risposta dell'Agenzia delle Entrate a interpello n. 44 del 18 gennaio 2021
Risposta dell'Agenzia delle Entrate a interpello n. 48 del 19 gennaio 2021
Il credito di imposta di cui all'art. 7, commi 1 e 2, l. n. 448 del 1998 è costituito dalla minor somma tra l'importo pagato, a titolo di imposta di registro o di I.V.A., in corrispondenza del primo acquisto agevolato e quello da pagare, al medesimo titolo, in corrispondenza del riacquisto agevolato infrannuale.
Qualora il primo di detti importi sia maggiore del secondo e il riacquisto infrannuale non abbia a oggetto anche una pertinenza agevolabile, si determina, a seguito del successivo acquisto separato di siffatta pertinenza, un incremento del credito di imposta (da ritenersi corrispondente alla minor somma tra il residuo di quanto pagato, a titolo di imposta di registro o di I.V.A., in corrispondenza del primo acquisto agevolato e l'importo da pagare, al medesimo titolo, in corrispondenza dell'acquisto separato della pertinenza).
Tale ulteriore credito di imposta, però, non può essere portato in diminuzione delle imposte (di registro, ipotecaria e catastale) dovute per l'atto di acquisto della pertinenza ma solo in diminuzione delle imposte sui redditi delle persone fisiche dovute in base alla dichiarazione da presentare successivamente a detto acquisto ovvero, sempre successivamente a tale momento, in compensazione ai sensi del d.lgs. n. 241 del 1997.
(10 clausole nuove, 5 opzioni nuove, 41 opzioni modificate)
Risposta dell'Agenzia delle Entrate a interpello n. 77 del 2 febbraio 2021
In tema di agevolazioni prima casa, la condizione dell'alienazione dell'immobile preposseduto richiesta dal comma 4 bis della nota II bis all'art. 1, comma 1, secondo periodo, Tariffa, Parte I, allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, si ritiene soddisfatta nel caso in cui il contribuente trasferisca l'immobile con un atto di donazione.
Inoltre, la condizione può considerarsi rispettata anche nell'ipotesi in cui l'atto di donazione venga successivamente risolto per mutuo consenso, in quanto la pattuizione con la quale si realizza la retrocessione del bene donato in capo all'originario donante configura un nuovo atto di donazione e non rientra fra le fattispecie di decadenza dall'agevolazione in esame disciplinate dalla citata nota II bis.
Rimane fermo che, come stabilito nella Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 20E del 14 febbraio 2014, l'atto di risoluzione per mutuo consenso afferente a un atto di donazione per il quale non è previsto alcun corrispettivo deve essere assoggettato a registrazione in termine fisso, con applicazione dell'imposta in misura fissa.
Infine, non sussistono vincoli temporali, ai fini del mantenimento dell'agevolazione prima casa, per l'eventuale rivendita dell'immobile riacquisito per effetto della risoluzione della donazione.
(18 commenti e 1 nota modificati)
Risposta dell'Agenzia delle Entrate a interpello n. 126 del 24 febbraio 2021
L'Amministrazione finanziaria:
* conferma che è esclusa la decadenza dalle agevolazioni per l'acquisto della c.d. prima casa, conseguente alla rivendita infraquinquennale, nel caso in cui il contribuente proceda, entro un anno dall'alienazione, all'acquisto di altro immobile sito all'estero;
* precisa che:
- la sussistenza dei requisiti per non incorrere nella decadenza può essere dimostrata dal contribuente "presentando, all'ufficio dell'Agenzia delle entrate competente, adeguata documentazione", a tal fine potendo "essere funzionali sia copia del rogito notarile di acquisto dell'abitazione sita all'estero, sia documentazione comprovante la dimora abituale nell'immobile acquistato all'estero, come fatture di fornitura di luce, acqua o gas intestate agli istanti, con riferimento al medesimo immobile";
- tale documentazione "potrà essere inviata tramite posta elettronica certificata (PEC) ovvero raccomandata A/R all'ufficio dell'Agenzia delle entrate ove è stato registrato l'atto di acquisito dell'immobile sito in Italia";
- l'ufficio competente "valuterà sia se procedere all'emissione dell'avviso liquidazione e sia se avvalersi degli strumenti di cooperazione amministrativa in vigore con [lo Stato in questione], come ad esempio la 'Convenzione di Strasburgo del 25 gennaio 1988, concernente la reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale tra gli stati membri del Consiglio d'Europa e i paesi membri dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico - OCSE', di cui [...] l'Italia [è] firmatari[a], ratificata in Italia con la legge 10 febbraio 2005, n.19, modificata con protocollo firmato il 27 maggio 2010, ratificato con la legge 27 ottobre 2011, n. 193".
(167 note modificate)
Nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 3650 del 12 aprile 2019
Nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 4477 del 22 maggio 2020
L'oggetto sociale degli Enti del Terzo Settore, anche a tutela degli obiettivi di conoscibilità di quest'ultimi, delle loro caratteristiche e del loro operato, non può risultare indefinito. Ne consegue che, ferma la possibilità di esercitare attività diverse, l'individuazione di una o più attività di interesse generale, di cui all'art. 5 d.lgs. n. 117 del 2017, non potrà esplicarsi nell'inserimento pedissequo di tutte o quasi le attività indicate nel medesimo art. 5, ovvero di un numero di esse tale da rendere indefinito, e come tale non conoscibile, l'oggetto sociale.
(2 commenti modificati)
Parere del Ministero dello Sviluppo Economico prot. 0045951 del 18 febbraio 2021
E' pacifico che una società iscritta nella sezione speciale delle start-up innovative possa richiedere altresì l'iscrizione nella sezione speciale degli incubatori certificati, non sussistendo alcuna incompatibilità tra le due predette iscrizioni.
(2 commenti modificati)
PRASSI PROFESSIONALE
Consiglio Notarile di Milano, Massima Terzo Settore n. 6, INDICAZIONE NELLO STATUTO DELLE ATTIVITÀ ESERCITATE DALL'ENTE
Non è necessario che l'atto costitutivo (e/o lo statuto) di un ETS riporti l'esatta e letterale menzione delle attività così come esse sono descritte all'art. 5 del CTS, potendo la formula lessicale scelta nella redazione dello 'oggetto sociale' discostarsi da quella legislativa, purché sia ad essa concettualmente riconducibile. Inoltre, giacché nessun limite pone il CTS al riguardo, l'ente può scegliere di indicare nel suo atto costitutivo (e/o nello statuto) solo alcune delle attività elencate all'interno di una delle lettere nelle quali si divide l'art. 5 CTS o indicare congiuntamente attività descritte all'interno di lettere diverse.
(2 commenti modificati)
Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 196, SOSPENSIONE DELLA DISCIPLINA IN TEMA DI RIDUZIONE OBBLIGATORIA DEL CAPITALE A COPERTURA DI PERDITE, NEL PERIODO DELL'EMERGENZA COVID-19] (ARTT. 2446, 2447, 2482-BIS E 2482-TER C.C.; ART. 6 D.L. 23/2020) (MASSIMA SOSTITUTIVA DELLA MASSIMA N. 191).
Per "perdite emerse nell'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020" si devono intendere tutte le perdite risultanti dal bilancio di esercizio o da una situazione patrimoniale infra-annuale riferiti a esercizi o frazioni di esercizi in corso alla data del 31 dicembre 2020, a prescindere da quale sia l'esercizio in cui le perdite si siano prodotte.
(3 commenti modificati)
Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 189, CLAUSOLE CHE PONGONO UN <TETTO MASSIMO> AL DIRITTO ALL'UTILE (ARTT. 2247, 2265, 2350 e 2433 COD. CIV.)
(9 note aggiunte)
Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 192, LIMITI DELLA RETRODATAZIONE DEGLI EFFETTI CONTABILI DELLA FUSIONE E DELLA SCISSIONE (ARTT. 2504 BIS, 2506 QUATER COD. CIV.)
(26 note modificate)
Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 193, LA DETERMINAIONE DELL'ORA DI EFFICACIA DELLA FUSIONE E DELLA SCISSIONE (ARTT. 2504 BIS, 2506 QUATER COD. CIV.)
(26 note modificate)
Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 194, CLAUSOLA STATUTARIA CHE LIMITA LA CIRCOLAZIONE DELLE AZIONI O DELLE QUOTE, SUBORDINANDONE L'EFFICACIA ALL'ADESIONE DELL'ACQUIRENTE A UN PATTO PARASOCIALE
(2 clausole con 4 opzioni aggiunte)
Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 196, SOSPENSIONE DELLA DISCIPLINA IN TEMA DI RIDUZIONE OBBLIGATORIA DEL CAPITALE A COPERTURA DI PERDITE, NEL PERIODO DELL'EMERGENZA COVID-19] (ARTT. 2446, 2447, 2482-BIS E 2482-TER C.C.; ART. 6 D.L. 23/2020) (MASSIMA SOSTITUTIVA DELLA MASSIMA N. 191)
(4 commenti modificati)
Comitato Notarile Regionale della Campania, Massima n. 34, SOCIETA' COOPERATIVE - LIQUIDATORI - SIMMETRIA RISPETTO ALL'AMMINISTRAZIONE - NON SUSSISTE
(14 note aggiunte)
Comitato Notarile Regionale della Campania, Massima n. 35, SOCIETA' DI PERSONE - REVOCA PER GIUSTA CAUSA DELL'AMMINISTRATORE NOMINATO CON L'ATTO COSTITUTIVO - NON NECESSITA' DELLA PRESENZA DELL'AMMINISTRATORE
(2 commenti aggiunti)
Comitato Notarile Regionale della Campania, Massima n. 42, SOCIETA' DI PERSONE COSTITUITE ANTERIORMENTE ALL'ENTRATA IN VIGORE DELL'ART. 2500 TER COD. CIV. - TRASFORMAZIONE A MAGGIORANZA - AMMISSIBILITA' IN PRESENZA DI RINVIO GENERICO ALLA NORMATIVA VIGENTE
(2 commenti aggiunti)
Comitato Notarile Regionale della Campania, Massima n. 43, POTERE DI RAPPRESENTANZA DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO DI S.R.L. - OPERAZIONI SOSTANZIALMENTE MODIFICATIVE DELL'OGGETTO SOCIALE - INVALIDITA' O INEFFICACIA DEGLI ATTI PER DIFETTO DI DELIBERA ASSEMBLEARE - INSUSSISTENZA
(4 commenti modificati)
CNDCEC, P.O. 136/2021 dell'8 febbraio 2021
E' legittima la costituzione di una s.t.p. nella forma di s.p.a. o s.r.l. a unico socio, a condizione che l'unico socio sia un professionista abilitato.
(1 commento modificato e 1 commento aggiunto)
Circolare Assonime n. 3 del 25 febbraio 2021
E' possibile proporre una lettura dell'ambito di applicazione dell'art. 6, comma 1, d.l. n. 23 del 2020 (c.d. "Decreto liquidità"), convertito con l. n. 40 del 2020, come modificato dall'art. 1, comma 266, l. n. 178 del 2020 (c.d. "Legge di Bilancio 2021"), relativamente alle "perdite emerse nell'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020", più ampia rispetto al dato letterale che comprenda le perdite emerse nei bilanci d'esercizio chiusi al 31 dicembre 2019 o nel corso dell'anno 2020 ma prima del 31 dicembre.
(3 commenti modificati)
DOTTRINA
PETTERUTI, Legge di Bilancio 2021. Minime modifiche alla normativa sulla proprietà contadina, in CNN Notizie 7 gennaio 2021
L'esenzione dall'imposta di registro disposta dall'art. 1, comma 41, l. n. 178 del 2020 (c.d. "Legge di Bilancio 2021), spetta anche all'aspirante I.A.P. e alla società agricola (che hanno accesso alle agevolazioni per la proprietà contadina in virtù dell'estensione in loro favore di tutti i trattamenti riservati al coltivatore diretto e allo I.A.P. disposta dagli artt. 1, comma 5 ter, e 2, comma 4 bis, d.lgs. n. 99 del 2004), nonché al familiare coadiuvante del coltivatore e al proprietario di maso chiuso (e ciò nonostante in loro favore i suddetti trattamenti spettino direttamente e non per rinvio, in quanto sarebbe singolare che la misura agevolativa "non fosse applicabile anche agli altri soggetti che sono i naturali destinatari del menzionato trattamento per la 'proprietà contadina'").
(13 note modificate)
RESCIO, Riduzione capitale, stop ampio. Fuori perdite esistenti nell'esercizio in corso al 31/12/20, in ItaliaOggi 27 febbraio 2021;
RESCIO, Tutte le perdite a dicembre 2020 soggette alla deroga del ripiano, in IlSole24ore 3 marzo 2021;
BUSANI, Ripiano entro 5 anni solo per le perdite 2020, in IlSole24ore 2 febbraio 2021;
BUSANI, La regola per le perdite 2020 estesa anche alle passività di anni successivi, in IlSole24ore 26 febbraio 2021;
BUSANI, Quinquennio di grazia per le perdite emerse nel 2020, in Società, 2, 2021, 201;
SAVORANA, SCALAMOGNA, Sospensione delle perdite di capitale non ancora del tutto chiara, in Eutekne.info 1 marzo 2021
DE ANGELIS, Società sciolta? È una chance. Non si possono sospendere le perdite del bilancio 2019, in ItaliaOggi 4 febbraio 2021
(3 commenti modificati)