PRINCIPALI NOVITA'
Si segnala, tra l'altro:
MODELLI
Sono stati inseriti i seguenti nuovi modelli:
* Usufrutto su azioni e partecipazioni sociali:
- Costituzione di usufrutto su azioni
- Costituzione di usufrutto su partecipazioni di SRL
- Costituzione di usufrutto su partecipazioni di società di persone
(3 modelli, 75 clausole e 203 opzioni aggiunte)
I modelli di:
* Costituzione di servitù:
- Onerosa
- Gratuita e liberale
- Gratuita e non liberale
sono stati modificati mediante inserimento di appropriate clausole sul relativo trattamento fiscale, anche allo scopo di tenere conto di quanto già segnalato nell'Aggiornamento n. 44 e, cioè, di:
Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 4E del 15 gennaio 2021
L'amministrazione finanziaria, adeguandosi a un consolidato orientamento giurisprudenziale, ha affermato che la costituzione di servitù, non comportando trasferimento di diritti o facoltà del proprietario del fondo servente, ma mera compressione del suo diritto di proprietà, non può essere considerata quale "trasferimento": conseguentemente essa sconta l'imposta di registro con l'aliquota del 9% di cui all'art. 1, comma 1, primo periodo, Tariffa, Parte I, allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, in luogo della maggiore aliquota del 15% prevista dal terzo periodo della medesima disposizione, anche quando il fondo servente abbia natura di terreno agricolo.
(12 clausole e 27 opzioni aggiunte)
Inoltre, i contenuti di Argilla IUS sono stati aggiornati al fine di tenere conto di quanto segue:
NORMATIVA
Art. 2, comma 2, d.l. 30 aprile 2021 n. 56
Con tale disposizione è stato modificato l'art. 3 bis, comma 3, d.l. n. 125 del 2020, convertito dalla l. n. 159 del 2020, il quale ora stabilisce che i permessi e le carte di soggiorno "compresi quelli aventi scadenza sino al 31 luglio 2021, conservano la loro validità fino alla medesima data" del 31 luglio 2021.
(5 commenti modificati)
GIURISPRUDENZA
DIRITTO CIVILE
Cass. Civ., VI, 12 febbraio 2021 n. 3767
Dall'art. 177, lett. c), cod. civ. si ricava il principio per cui la comunione de residuo si realizza al momento dello scioglimento della comunione, limitatamente a quanto effettivamente sussiste nel patrimonio del singolo coniuge in quel momento, sicchè sono esclusi dalla medesima i proventi dell'attività separata svolta da ciascuno dei coniugi e consumati, anche per fini personali, in epoca precedente allo scioglimento della comunione.
(1 commento aggiunto)
Cass. Civ., VI, 8 marzo 2021 n. 6380 (ord.)
L'art. 170 cod. civ. è applicabile anche all'iscrizione di ipoteca non volontaria ex art. 77 d.P.R. n. 602 del 1973: pertanto, detta ipoteca è ammissibile soltanto ove iscritta per obbligazioni tributarie strumentali ai bisogni della famiglia o per debiti che il creditore non sapeva essere estranei a tali bisogni.
(7 note modificate)
Cass. Civ., II, 19 marzo 2021 n. 7862 (ord.)
Nel caso di conto corrente intestato a più persone, con facoltà per le medesime di compiere, sino all'estinzione del rapporto, operazioni, attive e passive, anche disgiuntamente, si realizza una solidarietà dal lato attivo dell'obbligazione che sopravvive alla morte di uno dei contitolari, sicché il contitolare rimasto in vita ha diritto di disporre pienamente delle somme depositate, anche dopo la morte dell'altro, senza che possa ravvisarsi, in capo all'istituto di credito che abbia erogato le somme richieste, alcuna responsabilità verso gli eredi dell'altro contitolare.
(1 commento aggiunto)
Cass. Civ., V, 21 aprile 2021 n. 10513 (ord.)
Non è possibile conseguire le agevolazioni per l'acquisto della c.d. prima casa, condizionando sospensivamente il nuovo acquisto alla rivendita entro un dato termine (nella specie due anni) della casa precedentemente acquistata con le agevolazioni de qua, neanche nel caso in cui le parti attribuiscano all'avveramento della condizione effetti ex nunc; ciò in quanto, essendo le norme che riconoscono agevolazioni e benefici di stretta interpretazione, i relativi requisiti devono sussistere al momento dalla stipula dell'atto (come indirettamente confermato dal comma 4 bis della nota II bis all'art. 1, comma 1, secondo periodo, Tariffa, Parte I, allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, che consente la deroga al principio negli stretti limiti ivi indicati).
(1 commento aggiunto)
Cass. Civ., V, 28 aprile 2021 n. 11199 (ord.)
Verificandosi l'alienazione di una porzione esclusiva posta nel condominio in seguito all'adozione di una delibera assembleare, antecedente alla stipula dell'atto traslativo, volta all'esecuzione di lavori consistenti in innovazioni, straordinaria manutenzione o ristrutturazione, ove non sia diversamente convenuto nei rapporti interni tra venditore e compratore, i relativi costi devono essere sopportati dal primo, anche se poi i lavori siano stati, in tutto o in parte, effettuati in epoca successiva, con conseguente diritto dell'acquirente a rivalersi nei confronti del proprio dante causa, per quanto pagato al condominio in forza del principio di solidarietà passiva ex art. 63, comma 4, disp. att. cod. civ..
(9 commenti modificati)
DIRITTO COMMERCIALE
Cass. Civ., II, 11 giugno 2019 n. 15666 (ord.)
La rinuncia del genitore a sottoscrivere la quota di aumento del capitale sociale seguita dalla concomitante sottoscrizione, da parte del figlio, della quota non sottoscritta, non costituisce donazione indiretta atteso che, a seguito della rinuncia del genitore, anche gli altri soci hanno analoga possibilità di sottoscrizione; invero, affinché dalla rinuncia a un diritto consegua una donazione indiretta, si richiede che sussista un nesso di causalità diretta fra la rinuncia e l'arricchimento del terzo che, nel caso di specie, non ricorre.
(1 commento aggiunto)
Cass. Civ., I, 19 giugno 2020 n. 11984
La scissione determina sempre un rapporto di successione tra soggetti distinti, con la conseguenza che, in applicazione dell'art. 10 l. n. 267 del 1942, non è preclusa la dichiarazione del fallimento della società entro il termine di un anno dalla sua eventuale cancellazione dal registro delle imprese.
(6 note aggiunte)
Cass. Civ., III, 29 gennaio 2021 n. 2153
L'atto di scissione può essere oggetto di azione revocatoria ordinaria, ai sensi dell'art. 2901 cod. civ. (o fallimentare, ai sensi dell'art. 66 l. n. 267 del 1942), in quanto non c'è equivalenza tra il rimedio in oggetto e l'opposizione dei creditori prevista dall'art. 2503 cod. civ.
(1 commento modificato)
Cass. Civ., III, 25 marzo 2021 n. 8521 (ord.)
Il soggetto che assuma di essere subentrato nella titolarità di posizioni giuridiche attive della società estinta dovrà non soltanto qualificarsi espressamente come successore nella titolarità della pretesa creditoria oggetto del giudizio pendente (e non semplicemente affermare di essere stato socio o liquidatore della società estinta e cancellata), ma, altresì, allegare e dimostrare che, sulla base del bilancio finale di liquidazione della società, la pretesa creditoria in questione sia stata a lui attribuita, ovvero che, laddove essa non sia stata affatto oggetto di liquidazione nè sia stata presa in considerazione nel bilancio finale di liquidazione, ciò non sia avvenuto in conseguenza di una tacita rinunzia alla stessa, ma per altre ragioni (che dovrà, ove occorra, indicare in modo puntuale e documentare).
(1 commento modificato)
Cons. Stato, VI, 29 marzo 2021 n. 2643
E' illegittimo l'art. 1, comma 2, d.m. 17 febbraio 2016, nella parte in cui prevede che l'atto costitutivo e lo statuto, ove disgiunto, delle start-up innovative sono redatti in modalità esclusivamente informativa, in quanto tale norma - dovendosi ritenere prive di adeguata copertura legislativa le disposizioni di cui all'art. 2, lett. b) e d), citato d.m., le quali (in violazione dell'art. 11 d.P.R. n. 581 del 1995) attribuiscono agli Uffici del Registro delle Imprese controlli sostanziali e non meramente formali - determina il "concreto rischio di porsi in contrasto con la Direttiva" 2017/1132/UE (il cui art. 10 stabilisce che "[i]n tutti gli Stati membri la cui legislazione non preveda, all'atto della costituzione, un controllo preventivo amministrativo o giudiziario, l'atto costitutivo e lo statuto della società e le loro modifiche devono rivestire la forma di atto pubblico").
Inoltre, la previsione dell'art. 25, comma 16, d.l. n. 179 del 2012, convertito dalla l. n. 221 del 2012 (secondo cui le start-up innovative cancellate d'ufficio dalla sezione speciale del Registro delle Imprese per perdita dei relativi requisiti, permangano iscritte nella sezione ordinaria), è applicabile alle sole start-up innovative costituite con atto pubblico (e ciò al fine di evitare fenomeni di possibile aggiramento della normativa sulla costituzione di s.r.l.).
(2 commenti modificati)
Trib. Milano, sez. spec. impr., 10 settembre 2020
E' legittimo per il creditore pignoratizio rinunciare all'esercizio del diritto di voto in favore del socio pignorato per una singola assemblea, nonché, eventualmente, per una singola proposta all'ordine del giorno, senza il rispetto di alcun onere formale, essendo a tal fine sufficiente che detta rinuncia sia portata tempestivamente a conoscenza della società.
(1 commento aggiunto)
DIRITTO TRIBUTARIO
Corte Cost. 16 marzo 2021 n. 39
E' infondata la questione di legittimità costituzionale, in rapporto all'art. 3 Cost., dell'art. 1, comma 1084, l. n. 145 del 2018 (c.d. Legge di Bilancio 2019), il quale disponendo che l'art. 1, comma 87, lett. a), n. 205 del 2017 (c.d. Legge di Bilancio 2018), "costituisce interpretazione autentica" del novellato art. 20, comma 1, d.P.R. n. 131 del 1986, ne ha determinato l'efficacia retroattiva: ciò in quanto va affermata la legittimità di un intervento legislativo che attribuisce forza retroattiva a una genuina norma di sistema, anche quando sia determinato dall'intento di rimediare a un'opzione interpretativa consolidata nella giurisprudenza (anche di legittimità), ma divergente rispetto alla linea di politica del diritto giudicata più opportuna dal legislatore.
(4 commenti modificati)
Cass. Civ., V, 10 febbraio 2021 n. 3233
In una fattispecie di scissione parziale, per i debiti fiscali della società scissa relativi a periodi d'imposta anteriori l'operazione, ai sensi dell'art. 173, comma 13, d.P.R. n. 917 del 1986 rispondono non solo solidalmente ma anche illimitatamente tutte le società partecipanti la scissione.
La predetta lettura risulta confermata dall'art. 15, comma 2, d.lgs. n. 472 del 197 secondo cui, coerentemente, anche per le somme dovute per le violazioni tributarie, sono solidalmente e illimitatamente responsabili tutte le società partecipanti la scissione.
(19 note modificate)
Cass. Civ., V, 10 marzo 2021 n. 6591
In tema di patto di famiglia, i presupposti per usufruire del trattamento agevolativo di cui all'art. 3, comma 4 ter, d.lgs. n. 346 del 1990 e, in particolare, il trasferimento del controllo da parte del disponente al discendente, devono sussistere al momento della stipula del patto: pertanto, ai fini fiscali, è irrilevante che le parti stipulino un patto parasociale, successivo e accessorio rispetto al patto di famiglia, contenenti misure volte ad assicurare il controllo societario in capo ai discendenti beneficiari.
(1 commento modificato)
Cass. Civ., V, 15 marzo 2021 n. 7154 (ord.)
Ai fini dell'imposta ipo-catastale, l'atto con cui sono trasferiti, a soggetti diversi, l'usufrutto e la nuda proprietà sul medesimo immobile non può essere configurato come negozio complesso, come tale assoggettato a unitaria tassazione: infatti, l'art. 21, comma 2, d.P.R. n. 131 del 1986, secondo cui l'atto che contiene più disposizioni è tassato come se contenesse la sola disposizione che dà luogo alla imposizione più onerosa, si applica soltanto ove la connessione tra le disposizioni stesse derivi dalla loro "intrinseca natura", ovvero, ci sia un vincolo di compenetrazione immediata e necessaria che non dipenda dalla mera volontà delle parti, ma dalla legge o per esigenza obbiettiva del negozio stesso.
(11 commenti aggiunti)
Cass. Civ., V, 17 marzo 2021 n. 7429
Nel caso di trasferimento di una partecipazione sociale di maggioranza a più discendenti, per usufruire del trattamento agevolativo di cui all'art. 3, comma 4 ter, d.lgs. n. 346 del 1990, è necessario che detta partecipazione sia assegnata agli stessi in comproprietà di modo che i diritti sociali dei comproprietari vengano esercitati da un rappresentante comune che disponga della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria (nel caso di specie, la Suprema Corte ha ritenuto non applicabile l'esenzione fiscale al patto in cui il pacchetto azionario di maggioranza di proprietà del disponente era stato diviso e assegnato ai discendenti in parti uguali).
(1 commento modificato)
Cass. Civ., V, 27 aprile 2021 n. 11040 (ord.)
In sede di divisione ereditaria, la differenza tra la quota determinata senza tener conto del donatum e quella risultante a seguito dell'aggiunta dei beni oggetto di collazione dal donatario deve considerarsi conguaglio.
(2 commenti modificati)
Comm. Trib. Reg. Campania 6 novembre 2015 n. 9725/31/15 [citata da Cass. Civ., V, 30 aprile 2021 n. 11401 (ord.)
La risoluzione consensuale infraquinquennale di un atto di donazione nel quale sono state invocate le agevolazioni per l'acquisto della c.d. "prima casa" non determina la decadenza da dette agevolazioni, in quanto "il mutuo dissenso formulato dalle parti non ha prodotto un effetto traslativo del bene ma ha posto nel nulla l'atto di donazione con effetti retroattivi sicché esso deve considerarsi tamquam non esset".
(1 nota aggiunta)
Comm. Trib. Reg., Lazio, V, 8 marzo 2021 n. 1366
Tenuto conto dell'attuale tenore letterale dell'art. 20 d.P.R. n. 131 del 1986, come modificato dall'art. 1, comma 87, lett. a), l. n. 205 del 2017 (c.d. Legge di Bilancio 2018), è inammissibile per l'amministrazione finanziaria riqualificare come cessione di azienda la cessione delle partecipazioni sociali rappresentanti l'intero capitale sociale.
(4 commenti modificati)
Comm. Trib. Reg. Lazio, 12 aprile 2021 n. 1868
In caso di enunciazione in un atto di vendita di un pregresso rapporto debitorio tra le parti (in forza del quale il pagamento del prezzo era avvenuto in via di compensazione delle rispettive partite di dare/avere), oltre all'imposta di registro con l'aliquota dell'1% (afferente al riconoscimento di debito espressamente effettuato dal venditore) è dovuta, ai sensi dell'art. 22 d.P.R. n. 131 del 1986, l'imposta di registro con l'aliquota del 3% di cui all'art. 9, Tariffa, Parte I, allegata al medesimo d.P.R. n. 131 del 1986.
(1 commento modificato)
NOTARIATO
Cass. Civ., III, 16 marzo 2021 n. 7283
Nel caso di provenienza di un bene immobile per usucapione accertata giudizialmente, grava sul notaio il compito di accertare il grado di stabilità del titolo di provenienza e, di conseguenza, informare le parti in ordine a tutte le circostanze che possano incidere sull'efficacia dell'atto (nel caso di specie, la Suprema Corte ha ritenuto sussistente la responsabilità del notaio per non aver informato la parte acquirente dei rischi relativi all'acquisto di un bene pervenuto all'alienante per usucapione in forza di una sentenza di primo grado non ancora passata in giudicato e oggetto di impugnazione).
(6 commenti modificati)
PRASSI AMMINISTRATIVA
Risposta dell'Agenzia delle Entrate a interpello n. 228 del 2 aprile 2021
Ove il precedente immobile sia stato acquistato, usufruendo delle agevolazioni per l'acquisto della c.d. prima casa, per metà a titolo oneroso e per metà a titolo gratuito, al fine di godere del regime di cui al comma 4 bis della nota II bis all'art. 1, comma 1, secondo periodo, Tariffa, Parte I, allegata al d.P.R. n. 131 del 1986,, è sufficiente l'alienazione, anche a titolo gratuito, della sola quota acquistata a titolo oneroso.
(15 commento modificati)
Risposta dell'Agenzia delle Entrate a interpello n. 233 del 9 aprile 2021
L'agevolazione di cui all'art. 51, comma 1 ter, d.l. n. 104 del 2020, convertito dalla l. n. 126 del 2020 (imposta di registro con l'aliquota dell'1%) può trovare applicazione anche ove l'acquirente non sia un coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale, a nulla rilevando la destinazione di fatto del terreno all'uso agricolo ma essendo sufficiente che la destinazione d'uso agricolo risulti dagli strumenti urbanistici vigenti e che l'acquirente renda nell'atto di acquisto la dichiarazione di destinazione del terreno all'imboschimento di cui al comma 1 quinquies della citata disposizione.
(4 commenti modificati)
Risposta dell'Agenzia delle Entrate a interpello n. 298 del 27 aprile 2021
Le donazioni disposte, con il medesimo atto e dal medesimo donante, in favore di due distinti donatari - non derivando, per la loro natura, l'una dall'altra - devono essere tassate autonomamente, con la conseguenza che ciascuna di esse sconta almeno l'imposta minima ipocatastale in misura fissa ai sensi dell'art. 18 d.lgs. n. 347 del 1990.
(1 commento aggiunto)
Risposta dell'Agenzia delle Entrate a interpello n. 303 del 28 aprile 2021
Essendo le norme agevolative di stretta interpretazione, il trattamento tributario di cui all'art. 35, comma 10 ter 1), d.l. n. 223 del 2006, convertito con l. n. 248 del 2006, inserito dall'art. 1, comma 15, l. n. 220 del 2010 (imposta di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa), non può essere invocato nel caso in cui l'immobile oggetto di trasferimento sia pervenuto in capo all'alienante per effetto di cessione in blocco di contratti di leasing, effettuata ai sensi dell'art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993 (T.U.B.).
(1 commento modificato)
Risposta dell'Agenzia delle Entrate a interpello n. 305 del 29 aprile 2021
Il requisito dell'alienazione del nuovo fabbricato per almeno il 75% del suo volume, necessario per godere delle agevolazioni di cui all'art. 7 d.l.n. 34 del 2019 (c.d. Decreto Crescita), convertito dalla l. n. 58 del 2019, non può dirsi soddisfatto in caso di alienazione di unità immobiliari in corso di costruzione, in quanto tali unità "non soddisfano i requisiti previsti dalla citata disposizione, anche in termini di conseguimento delle necessarie certificazioni energetiche".
(8 note modificate)
DOTTRINA
BOGGIALI, Brexit: la nuova Scheda Paese del Ministero degli Affari Esteri, in CNN Notizie 1 aprile 2021
Il Ministero degli Affari Esteri ha aggiornato le informazioni concernenti la condizione di reciprocità con il Regno Unito, informando che "all'esito di analisi della rilevante normativa britannica e di consultazione delle competenti autorità, la sussistenza della condizione di reciprocità per gli stranieri in UK risulta, in via generale, essere confermata. La proprietà di beni immobili, la costituzione di società, l'acquisizione di quote o azioni, l'accettazione di eredità o donazioni non risultano essere condizionate dalla cittadinanza".
(4 commenti modificati)