Aggiornamento n. 65
PRINCIPALI NOVITA’
Con il presente aggiornamento, i contenuti di Argilla IUS sono stati aggiornati al fine di tener conto di quanto segue:
* Risposta a Interpello dell’Agenzia delle Entrate n. 133 del 14 maggio 2025
Con la risposta in oggetto l’Agenzia delle Entrate ha ritenuto che la cessione separata e contestuale, in un unico atto, del diritto di usufrutto e del diritto di nuda proprietà, integri due negozi distinti, sebbene collegati, con la conseguenza che, mentre il corrispettivo della nuda proprietà è assoggettato alla disciplina della plusvalenza, ai sensi dell’art. 67, comma 1, lett. b), d.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR), il corrispettivo dell’usufrutto costituisce reddito diverso, ai sensi dell’art. 67, comma 1, lett. h), d.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR).
Tale orientamento è stato criticato da RAPONI, “Redditi diversi. Vendita della proprietà con acquisto di usufrutto e nuda proprietà. Risposta dell’Agenzia delle Entrate n. 133 del 14 maggio 2025”, in CNN Notizie 21 maggio 2025, il quale ha sottolineato che, nel caso in cui gli acquirenti chiedano di acquistare separatamente la nuda proprietà e l’usufrutto, non può ritenersi applicabile la disciplina di cui al precitato art. 67, comma 1, lett. h), in quanto l’alienante cede l’intera piena proprietà, non residuando alcun diritto sul bene e percependo un unico corrispettivo.
Pertanto, al fine di sottolineare la natura unitaria della cessione dell’intero diritto di piena proprietà, con acquisto separato del diritto di nuda proprietà e usufrutto, si è proceduto:
– a modificare la clausola afferente la dichiarazione di nomina, prevedendo che la nomina per un diritto reale minore sia sottoposta al consenso della parte promittente alienante;
(1 clausola modificata)
– a modificare l’articolo afferente al consenso e oggetto dei modelli della vendita, del buy to rent e della cessione del contratto preliminare ex latere venditoris,al fine di evidenziare, da un lato, che l’alienante cede la piena proprietà e, dall’altro lato, che frutto della scelta dell’acquirente, acquistare, separatamente, il diritto di nuda proprietà e di usufrutto;
– a trasferire la clausola della discriminazione del prezzo, dall’articolo del prezzo all’articolo delle dichiarazioni fiscali (3 clausole e 15 opzioni modificate);
– a inserire in contratto l’espressa dichiarazione delle parti che l’acquisto costituisce un acquisto unitario le cui modalità sono state determinate autonomamente dalla parte acquirente (1 clausola e 1 commento aggiunti).
* Risposta a Interpello dell’Agenzia delle Entrate n. 129 del 13 maggio 2025
Con la risposta in oggetto l’Agenzia delle Entrate ha affermato che il corrispettivo della costituzione del diritto di superficie costituisce reddito diverso ai sensi dell’art. 67, comma 1, lett. h), d.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR).
(4 clausole modificate e 4 note aggiunte)
Inoltre, è stata modificata la clausola della dichiarazione di nomina (1 clausola modificata, 1 clausola aggiunta).
GIURISPRUDENZA
DIRITTO CIVILE
Cass. Civ., II, 9 maggio 2025 n. 12258
Mentre la collazione in natura si realizza in un’unica operazione che determina un effettivo incremento della massa da dividere, la collazione per imputazione si attua in due fasi: l’addebito del valore del bene donato a carico della quota spettante all’erede donatario e il prelevamento, ex art. 725 cod. civ., di una corrispondente quantità di beni da parte degli eredi non donatari, il cui valore deve essere stimato al momento dell’apertura della successione e non al momento della divisione.
(1 commento modificato)
Cass. Civ., II, 13 maggio 2025 n. 12764
Affinché possa ritenersi integrata una rinuncia tacita all’esercizio dell’azione di riduzione è necessario un comportamento concludente del soggetto interessato, ossia un comportamento incompatibile con la volontà di far valere il diritto alla reintegrazione (sulla base di tale principio, la Corte di Cassazione ha escluso che dalla partecipazione, da parte del legittimario pretermesso, alla vendita di un bene ereditario in qualità di terzo beneficiario del prezzo di vendita possa inferirsi la volontà inequivoca di rinunciare alla tutela dei propri diritti di legittima).
(1 commento modificato)
Cass. Civ., II, 13 maggio 2025 n. 12743
L’alienazione che il comproprietario faccia del suo diritto determina l’ingrasso dell’acquirente nella comunione soltanto nel caso in cui l’alienazione riguardi la quota o una sua frazione, mentre qualora il comproprietario alieni un singolo bene della comunione o una frazione di esso, l’alienazione non ha efficacia reale, bensì solo obbligatoria, con la conseguenza che il disponente continua a far parte della comunione.
(2 commenti modificati)
Cass. Civ., I, 20 maggio 2025 n. 13479
L’azione revocatoria può essere promossa dal creditore anche nei confronti della stipulazione a favore del terzo conclusa dal proprio debitore, con la precisazione che, all’inefficacia della stipulazione a favore del terzo, non segue il venir meno dell’intera operazione negoziale, ma, in analogia con il disposto dell’art. 1411, comma 3, cod. civ., il ripristino dell’ordinaria efficacia del contratto di cessione immobiliare in favore dello stipulante.
(1 commento modificato)
DIRITTO TRIBUTARIO
Cass. Civ., V, 6 maggio 2025 n. 11839
In tema di imposta di registro, poiché il contratto di cessione del credito a garanzia dell’apertura di un credito in conto corrente, non incide sulla causa di quest’ultimo contratto, non può che essere considerato quale un negozio distinto, sebbene collegato, con la conseguenza che il contratto di cessione sconta l’imposta di registro in misura proporzionale con l’aliquota dello 0,5%.
(2 commenti modificati)
NOTARIATO
Cass. Civ. II, 14 aprile 2025 n. 9763
In tema di testamento pubblico, la mancata indicazione del locus loci, inteso come indirizzo completo del luogo in cui è stato redatto, non ne determina la nullità, trattandosi di sanzione che la legge limita alla mancata indicazione del Comune, e perché, avendo il codice civile attenuato, rispetto a essa, le sanzioni in materia di invalidità formali del testamento, non è ragionevole che tale omissione debba avere, nel testamento, conseguenze più gravi rispetto agli altri atti notarili in genere.
(1 commento modificato)