SPECIALE DECRETO "SOSTESGNI BIS"
(d.l. 25 maggio 2021 n. 73, in vigore dal 26 maggio 2021)
Novità in materia di capital gain
L'art. 14 d.l. n. 73 del 2021, introduce importanti novità in materia di tassazione delle plusvalenze ex art. 67, comma 1, lett. c) e c-bis), T.U.I.R., la cui operatività è, tuttavia, subordinata all'autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell'art. 108, par. 3, T.F.U.E..
Cessioni di partecipazioni in start-up innovative e in PMI innovative
Ai sensi dell'art. 14, commi 1 e 2, d.l. n. 73 del 2021, le plusvalenze in questione non sono soggette a imposizione, ove derivino dalla:
- a) cessione di partecipazioni al capitale delle start-up innovative di cui all'art. 25, comma 2, d.l. n. 179 del 2012, convertito dalla l. n. 221 del 2012;
- b) cessione di partecipazioni al capitale delle PMI innovative di cui all'art. 4 del d.l. n. 3 del 2015, convertito dalla l. n. 33 del 2015;
a condizione che dette partecipazioni:
1) siano state acquisite mediante sottoscrizione di capitale sociale dal 1° giugno 2021 al 31 dicembre 2025;
2) siano state possedute per almeno tre anni, e
3) limitatamente alla cessione di cui alla lett. b) che precede, gli investimenti abbiano i requisiti di cui all'art. 4, commi 9 e 9 ter, del citato d.l. n. 3 del 2015.
Cessioni di partecipazioni in altre società
Ai sensi dell'art. 14, comma 3, d.l. n. 73 del 2021, le plusvalenze in questione non sono soggette a imposizione, ove derivino dalla:
- cessione di partecipazioni al capitale in società di cui agli artt. 5 (escluse le società semplici e gli enti ad essi equiparati), e 73, comma 1, lett. a) e d), T.U.I.R.;
qualora e nella misura in cui, entro un anno dal loro conseguimento, siano reinvestite:
- in imprese start-up innovative di cui all'art. 25, comma 2, d.l. n. 179 del 2012, convertito dalla l. n. 221 del 2012, o
- in PMI innovative di cui all'art. 4 del d.l. n. 3 del 2015, convertito dalla l. n. 33 del 2015;
mediante la sottoscrizione del capitale sociale entro il 31 dicembre 2025.
(4 commenti modificati)
Novità in materia di agevolazioni per l'acquisto della c.d. "prima casa"
L'art. 64, commi 6, 7 e 8, d.l. n. 73 del 2021, introduce importanti novità in materia di tassazione degli atti di acquisto a titolo oneroso di abitazioni, per i quali siano richieste le agevolazioni per l'acquisto della c.d. "prima casa" e che siano stipulati entro il 30 giugno 2022, nonché in materia di finanziamenti correlati a detti atti.
Atti soggetti a imposta di registro
Ai sensi dell'art. 64, comma 6, d.l. n. 73 del 2021, ove gli atti in questione siano soggetti a imposta di registro, essi godono dall'esenzione da quest'ultima imposta, nonché dalle imposte ipotecaria e catastale, a condizione che l'acquirente:
- non abbia ancora compiuto trentasei anni di età nell'anno in cui l'atto è stipulato;
- abbia un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.), non superiore a 40.000 euro annui.
Atti soggetti a I.V.A.
Ai sensi dell'art. 64, comma 7, d.l. n. 73 del 2021, ove gli atti in questione siano soggetti a I.V.A. e a condizione che:
- l'acquirente non abbia ancora compiuto trentasei anni di età nell'anno in cui l'atto è stipulato;
è attribuito all'acquirente medesimo un credito d'imposta di ammontare pari all'I.V.A. corrisposta in relazione all'acquisto; tale credito d'imposta può essere portato in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data odierna, ovvero in diminuzione delle imposte sui redditi delle persone fisiche dovute in base alla dichiarazione da presentare successivamente alla data odierna, ovvero, ancora, in compensazione ai sensi del d.lgs. n. 241 del 1997.
Finanziamenti
Ai sensi dell'art. 64, comma 8, d.l. n. 73 del 2021, i finanziamenti erogati per l'acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di immobili a uso abitativo "per i quali ricorrono le condizioni e i requisiti di cui al comma 6" sono esenti dall'imposta sostitutiva di cui all'art. 18 d.P.R. n. 601 del 1973, a condizione che la sussistenza dei suddetti condizioni e requisiti risulti da dichiarazione della parte mutuataria resa nell'atto di finanziamento o allegata al medesimo.
(55 clausole nuove, 3 clausole modificate, 119 opzioni nuove, 103 opzioni modificate, 22 commenti aggiunti, 2 commenti modificati)
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