Aggiornamento n. 58
PRINCIPALI NOVITA'
Si segnala, tra l'altro:
NORMATIVA
Legge di Bilancio 2024
(Legge 30 dicembre 2023 n. 213)
I contenuti di Argilla IUS sono stati aggiornati al fine di tenere conto di quanto segue:
* art. 1, commi 52 e 53 (rideterminazione valori di acquisto terreni e partecipazioni):
- con il comma 52, il legislatore:
° ha disposto l'applicazione degli artt. 5 e 7 l. n. 448 del 2001 alla rideterminazione del valore di acquisto delle partecipazioni di cui all'art. 67, comma 1, lett. c) e c bis), d.P.R. n. 917 del 1986 (T.U.I.R.), negoziate e non negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione, e, rispettivamente, dei terreni edificabili e con destinazione agricola, posseduti alla data del 1° gennaio 2024;
° ha fissato al 30 giugno 2024 il termine per la redazione e il giuramento della relativa perizia di stima;
- con il successivo comma 53, il legislatore ha fissato al 16% di tale valore l'aliquota dell'imposta sostitutiva;
- come già previsto in passato, con il citato comma 52, il legislatore ha consentito la rateizzazione dell'imposta sostitutiva fino a un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dalla data del 30 giugno 2024 (con pagamento, sull'importo delle rate successive alla prima, degli interessi nella misura del 3% annuo, da versarsi contestualmente);
- infine, sempre ai sensi del comma 52, il legislatore ha consentito che, per i titoli, le quote o i diritti negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione, possa "essere assunto, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore normale determinato ai sensi dell'articolo 9, comma 4, lettera a), del" T.U.I.R., ossia "con riferimento" alla media aritmetica dei prezzi rilevati nel "mese di dicembre 2023";
(5 commenti modificati)
* art. 1, commi 64-66 (plusvalenze immobiliari in caso di Superbonus):
- con il comma 64, lett. a), n. 2), il legislatore ha aggiunto la lett. b-bis) all'art. 67, comma 1, d.P.R. n. 917 del 1986 (T.U.I.R.), disponendo che sono soggette a tassazione quali redditi diversi le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili, in relazione ai quali il cedente o gli altri aventi diritto abbiano eseguito gli interventi agevolati di cui all'art. 119 d.l. n. 34 del 2020, convertito dalla l. n. 77 del 2020, che si siano conclusi da non più di dieci anni all'atto della cessione, con eccezione degli immobili:
- acquisiti per successione;
- che siano stati adibiti ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari per la maggior parte dei dieci anni antecedenti alla cessione o, qualora tra la data di acquisto o di costruzione e la cessione sia decorso un periodo inferiore a dieci anni, per la maggior parte di tale periodo;
- con il comma 64, lett. b), n. 3), il legislatore ha aggiunto un terzo, un quarto e un quinto periodo all'art. 68, comma 1, primo periodo, d.P.R. n. 917 del 1986 (T.U.I.R.); le prime due nuove disposizioni pongono regole restrittive per il calcolo della plusvalenza tassabile in caso di cessione a titolo oneroso di immobili che abbiano beneficiato degli interventi agevolati di cui al citato art. 119, ove:
° "si sia fruito dell'incentivo nella misura del 110 per cento" (c.d. "Superbonus") e
° "siano state esercitate le opzioni di cui all'art. 121, comma 1, lettere a) e b), del citato" d.l. (sconto in fattura o cessione del credito);
in tale evenienza:
° se gli interventi agevolati "si siano conclusi da non più di cinque anni all'atto della cessione, non si tiene conto delle spese relative a tali interventi";
° se detti interventi "si siano conclusi da più di cinque anni all'atto della cessione, nella determinazione dei costi inerenti al bene si tiene conto del 50 per cento di tali spese";
in entrambi i casi, a norma del nuovo quinto periodo, qualora i medesimi immobili risultino "acquisiti o costruiti, alla data della cessione, da oltre cinque anni, il prezzo di acquisto o il costo di costruzione, determinato ai sensi dei periodi precedenti, è rivalutato in base alla variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati";
- con il comma 65 il legislatore ha precisato che alle plusvalenze realizzate ai sensi delle disposizioni appena illustrate, si può applicare l'imposta sostitutiva del 26% di cui all'art. 1, comma 496, l. n. 266 del 2005;
- con il comma 66, il legislatore ha stabilito che le disposizioni di cui ai commi 64 e 65 si applicano alle cessioni poste in essere a decorrere dal 1° gennaio 2024;
(32 opzioni modificate; 42 commenti modificati; 11 opzioni aggiunte; 16 commenti aggiunti; 3 note aggiunte)
* art. 1, comma 92 (redditi diversi in caso di costituzione di diritti reali di godimento):
con tale disposizione, il legislatore ha modificato:
- l'art. 9, comma 5, d.P.R. n. 917 del 1986 (T.U.I.R.), prevedendo che norma secondo cui "le disposizioni relative alle cessioni a titolo oneroso valgono anche per gli atti a titolo oneroso che importano costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento e per i conferimenti in società", si applichi solo "laddove non è previsto diversamente";
- il successivo art. 67, comma 1, lett. h), medesimo d.P.R., prevedendo che non solo "la concessione di usufrutto", ma anche "la costituzione di altri diritti reali di godimento" produce redditi diversi;
a seguito della novella, si è esteso alla costituzione a titolo oneroso di tutti i diritti reali di godimento il regime impositivo già ritenuto applicabile dall'amministrazione finanziaria alla costituzione a titolo oneroso del diritto di usufrutto [v. Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 36E del 19 dicembre 2013 e Risposta dell'Agenzia delle Entrate a interpello n. 381 del 12 luglio 2023, secondo cui la fattispecie genera reddito diverso ai sensi dell'art. 67, comma 1, lett. h), d.P.R. n, 917 del 1986].
(3 opzioni aggiunte; 3 commenti aggiunti; 5 commenti modificati)
Scadenza agevolazioni fiscali
Inoltre, i contenuti di Argilla IUS sono stati aggiornati in considerazione della scadenza del termine di applicazione delle seguenti disposizioni:
* art. 64, commi 6 o 7, d.l. n. 73 del 2021 (c.d. "Decreto Sostegni bis"), convertito con l. n. 106 del 2021, in materia di agevolazioni fiscali per l'acquisto a titolo oneroso della c.d. "prima casa" da parte di "under 36" con ISEE inferiore a 40.000 euro;
* art. 8 ter, comma 2 ter, d.l. n. 27 del 2019, convertito dalla l. n. 44 del 2019, quale introdotto dall'art. 15, comma 1 novies, d.l. n. 198 del 2022, convertito dalla l. n. 14 del 2023, in materia di agevolazioni fiscali per l'acquisto a titolo oneroso di terreni agricoli interessati dall'evento patogeno della Xylella fastidiosa;
* art. 1, comma 76, l. n. 197 del 2022 (c.d. Legge di Bilancio 2023), in materia di detrazione I.R.PE.F. del 50% dell'I.V.A. pagata per l'acquisto di unità immobiliari a destinazione residenziale di classe energetica A o B, costruite dalla parte alienante o cedute da organismo di investimento collettivo del risparmio (OICR).
(41 clausole soppresse; 168 opzioni modificate; 25 opzioni soppresse; 66 note modificate)
MODELLI
Il Volume 4 (Volontaria giurisdizione) di Argilla IUS, dedicato ai beni ereditari, si arricchisce di 24 nuovi modelli concernenti:
* le richieste per l'autorizzazione, nonché
* le autorizzazioni:
- alla vendita di immobile ereditario;
da parte:
° del beneficiario dell'amministrazione di sostegno (sia ove sia un incapace che un soggetto capace);
° del curatore dell'eredità giacente;
° dell'esecutore testamentario;
° del curatore ex artt. 508 e 509 cod. civ.;
- alla divisione;
da parte:
° del beneficiario dell'amministrazione di sostegno (sia ove sia un incapace che un soggetto capace);
° del curatore dell'eredità giacente;
- all'accettazione dell'eredità;
da parte:
° del beneficiario dell'amministrazione di sostegno (sia ove sia un incapace che un soggetto capace);
° del curatore dell'eredità giacente;
oltre a:
* tre richieste di autorizzazione generiche e
* tre autorizzazioni generiche
impiegabili in relazione a negozi concernenti beni ereditari diversi da quelli sopra indicati;
(24 modelli aggiunti)
GIURISPRUDENZA
Infine, i contenuti di Argilla IUS sono stati aggiornati al fine di tenere conto delle seguenti decisioni:
DIRITTO CIVILE
Cass. Civ., III, 11 ottobre 2023 n. 28413 (ord.)
L'esercizio del diritto di prelazione, di cui all'art. 8 l. 590 del 1965, da parte di un soggetto al quale faccia difetto uno dei requisiti previsti dalla legge per il riconoscimento del diritto stesso, comporta la nullità dell'acquisto per contrarietà a norme imperative e tale nullità può essere fatta valere, a norma dell'art. 1421 cod. civ., da chiunque vi ha interesse e, quindi, anche da coloro che abbiano stipulato un preliminare di compravendita, la cui efficacia è condizionata proprio dalla validità o invalidità del contratto conclusosi a seguito della prelazione.
(1 commento modificato)
Cass. Civ., II, 6 novembre 2023 n. 31125
In tema di esercizio dell'azione di riduzione e contestuale domanda di divisione dell'eredità, mentre per stabilire l'entità della lesione della legittima occorre far riferimento al valore dei beni al momento dell'apertura della successione, al fine di stabilire il valore dei beni da assegnarsi, occorre aver riguardo al valore dei beni al momento della divisione.
(2 commenti aggiunti)
Cass. Civ., I, 22 novembre 2023 n. 32484 (ord.)
In tema di fondo patrimoniale, pur in presenza di figli minori, la preventiva autorizzazione del giudice al compimento di atti di disposizione, indicati nell'art. 169 cod. civ., è applicabile solo in mancanza di un'espressa pattuizione in deroga contenuta nell'atto di costituzione del fondo.
Inoltre, la deroga può legittimamente essere introdotta attraverso un atto modificativo del fondo patrimoniale già costituito, senza necessità di preventiva autorizzazione giudiziale
(3 commenti modificati)
Cass. Civ., I, 22 novembre 2023 n. 32439 (ord.)
Il contratto atipico di mantenimento (o di vitalizio alimentare o assistenziale), con cui il vitaliziante si obbliga, in corrispettivo dell'alienazione di un bene, a prestare al vitaliziato mantenimento ed assistenza vita natural durante, è caratterizzato al momento della sua conclusione dall'alea inerente sia alla durata della vita del vitaliziato, sia alla entità delle prestazioni a carico del vitaliziante, le quali tuttavia, proprio in quanto negoziabili come corrispettivo, sono necessariamente suscettibili di valutazione economica, così da comparare secondo dati omogenei, in termini di presumibile equivalenza o, al contrario, di palese sproporzione, la capitalizzazione della rendita reale del bene trasferito e la capitalizzazione delle rendite e delle utilità periodiche dovute nel complesso dal vitaliziante.
(1 commento modificato)
Cass. Civ., II, 23 novembre 2023 n. 32566 (ord.)
In presenza della promessa di vendita di un terreno edificabile, in relazione al quale è stato specificato l'indice di edificabilità, la mancata menzione di un vincolo archeologico che subordina il rilascio del permesso di costruire all'esito di un preventiva campagna di scavi sotto il controllo della Sovrintendenza, giustifica la risoluzione del contratto per aliud pro alio, essendo l'edificabilità del terreno promesso in vendita solo ipotetica.
(8 commenti modificati)
DIRITTO COMMERCIALE
Cass. Civ., III, 23 ottobre 2023 n. 29306
In tema di società di persone, in caso di scioglimento del rapporto sociale limitatamente a un socio, la responsabilità del socio uscente per le obbligazioni sociali anteriormente contratte è limitata alle obbligazioni che, al momento in cui si verifica lo scioglimento del rapporto, sono esigibili e inadempiute, sempre che tale scioglimento sia portato a conoscenza dei terzi con mezzi idonei.
(1 commento modificato; 3 commenti aggiunti)
DIRITTO TRIBUTARIO
Cass. Civ., V, 7 novembre 2023 n. 30983
Ai fini dell'applicazione dell'imposta di registro la clausola penale, inserita in un contratto di locazione di beni immobili, non è soggetta a distinta e autonoma tassazione, in quanto è sottoposta, per la sua accessorietà rispetto al contratto che la prevede, alla regola dell'imposizione della disposizione più onerosa prevista dall'art. 21, comma 2, d.P.R. n. 131 del 1986.
(12 commenti modificati)
Cass. Civ., V, 1 dicembre 2023 n. 33629
In tema di agevolazioni prima casa, il concetto di pertinenza presuppone l'esistenza, oltre che di un unico proprietario, di un elemento oggettivo, consistente nella oggettiva destinazione del bene accessorio ad un rapporto funzionale con quello principale e di un elemento soggettivo, consistente nell'effettiva volontà, espressa o tacita, di destinazione della res al servizio o all'ornamento del bene principale, da parte di chi abbia la disponibilità giuridica ed il potere di disporre di entrambi i beni senza che rilevi la qualificazione catastale dell'area che ha esclusivo rilievo formale.
(61 note modificate)
Cass. Civ., V, 13 dicembre 2023 n. 34944
In tema di cessione d'azienda, il valore del complesso aziendale non deve, necessariamente, essere pattuito globalmente, potendo le parti concordare il corrispettivo in relazione a ciascuno dei diritti congiuntamente trasferiti. In tale caso, la ripresa fiscale può essere limitata a uno solo dei diritti, laddove sia ritenuto incongruo, in riferimento al relativo valore comune in commercio.
(2 commenti modificati)